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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13919/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi privi di specificità perché non correlati alle argomentazioni della sentenza impugnata e sostanzialmente reiterativi di censure già esaminate e respinte in appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 c.p.p., 62-bis c.p. e 133 c.p., contestando quindi la valutazione probatoria e il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione non entra nel merito di tali doglianze perché le ritiene generiche e non specifiche: i motivi si limitano a riproporre argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza misurarsi con la motivazione impugnata e senza un'effettiva correlazione con le ragioni della decisione. Il fatto storico e il reato presupposto non sono desumibili dal testo dell'ordinanza, che decide esclusivamente sull'ammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato solo come parametro di censura della valutazione della prova; la Corte non affronta il merito perché il motivo è reputato generico.

  • art. 62 bis c.p.

    richiamato in relazione alla richiesta o valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la censura è dichiarata non specifica.

  • art. 133 c.p.

    richiamato con riferimento ai criteri di commisurazione della pena; la doglianza è ritenuta generica.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la mancanza di specificità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e correlati alla motivazione della decisione impugnata: è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure già proposte in appello senza confrontarsi con le ragioni del rigetto.
  • La genericità del motivo ricorre quando manca una reale correlazione tra le argomentazioni della sentenza impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
  • Il richiamo a norme sulla valutazione della prova, sulle attenuanti generiche o sulla commisurazione della pena non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità se la censura non individua puntualmente gli errori della decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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