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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46123/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di applicazione della pena per omissione della statuizione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, obbligatoria in quanto l'imputato è stato condannato per il reato previsto dall'art. 186, comma 2-bis, del codice della strada (ipotesi aggravata). Si è dedotta violazione di legge per l'omessa applicazione della revoca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione della revoca della patente di guida. La revoca, essendo sanzione amministrativa accessoria obbligatoria per la fattispecie di cui all'art. 186, comma 2-bis c.d.s., è stata applicata direttamente dalla Corte ai sensi dell'art. 620, lett. i) c.p.p., in quanto non esistono profili di discrezionalità che richiedano un nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 186, codice della strada (comma 2, lett. c) e comma 2-bis)

    La Corte ha ritenuto che per la fattispecie aggravata prevista dal comma 2-bis la revoca della patente costituisca una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria e quindi dovesse essere applicata anche nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato per affermare che l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di legge quando queste siano obbligatorie.

  • art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 448 c.p.p.)

    La modifica ha limitato l'impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena; tuttavia la Corte ha precisato che le statuizioni non comprese nell'accordo ratificato dal giudice (come le sanzioni amministrative accessorie omesse) possono essere censurate in Cassazione secondo la disciplina generale dell'art. 606, comma 2 c.p.p.

  • art. 606, comma 2 c.p.p.

    Consente il controllo in Cassazione delle statuizioni non rientranti nell'accordo di applicazione della pena; la Corte ha fatto applicazione di tale principio per ammettere il ricorso relativo all'omessa revoca.

  • art. 620, lett. i) c.p.p.

    Autorizza la Cassazione, in caso di annullamento parziale senza rinvio, a provvedere essa stessa quando la statuizione annullata non richiede un nuovo esame; perciò la Corte ha disposto direttamente la revoca della patente.

Massime di principio

  • La revoca della patente prevista come sanzione amministrativa accessoria obbligatoria deve essere applicata anche quando la pena è stata concordata con la procedura di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento).
  • Se l'omissione riguarda una statuizione esterna all'accordo ratificato dal giudice, il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione e ottenere l'annullamento della sentenza limitatamente a quella omissione.
  • La Suprema Corte può, in presenza di una statuizione obbligatoria e in assenza di profili discrezionali, annullare senza rinvio e applicare direttamente la sanzione accessoria ai sensi dell'art. 620, lett. i) c.p.p., evitando il rinvio al giudice di merito.
  • Occorre distinguere tra parti dell'accordo di applicazione della pena che sono immodificabili in cassazione (nei limiti indicati dalla legge) e statuizioni che restano fuori dall'accordo e quindi impugnabili secondo la disciplina generale; verificare sempre se le sanzioni accessorie erano comprese nell'accordo o sono state omesse.

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