Cassazione Penale, Sentenza n. 27308/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a un anno di reclusione per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, reso dichiarazioni false e/o omesso informazioni dovute nelle DSU/ISEE presentate il 7 marzo 2019 e il 1 ottobre 2020. In particolare, la contestazione riguardava la mancata indicazione del patrimonio immobiliare del nucleo familiare, la dichiarazione di non essere residente in Italia da almeno due anni continuativi e l'indicazione di un canone di locazione maggiore di quello risultante dal contratto registrato. Con il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 per omesso esame delle censure difensive sulla insussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo di aver agito nella convinzione di avere diritto al beneficio e che anche il padre, operatore di un centro ACLI, riteneva legittima la domanda. Con il secondo motivo invocava l'art. 131-bis c.p. per la particolare tenuità del fatto, deducendo la sporadicità della condotta. Con il terzo motivo chiedeva la revoca della confisca della somma indebitamente percepita, lamentando la mancata motivazione sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato perché non confrontava integralmente la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte di merito aveva infatti valorizzato non solo la questione della residenza, ma anche la non dichiarata proprietà di un immobile e la falsa indicazione del canone di locazione, elementi incompatibili con la pretesa buona fede. Il secondo motivo è stato giudicato a sua volta generico e manifestamente infondato, poiché la Corte di appello aveva escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della pluralità e reiterazione delle falsità e dell'importo del beneficio percepito, mentre il ricorso si limitava a un'affermazione apodittica di occasionalità. Il terzo motivo è stato ritenuto non devoluto in appello, perché la doglianza sulla confisca non era stata formulata come specifico motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p.; ne è conseguita l'inammissibilità del capo e l'assenza di un obbligo motivazionale del giudice di gravame. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite le spese processuali e la condanna al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
richiamato per la continuazione, quale base del trattamento del fatto come più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.
norma incriminatrice contestata per le false dichiarazioni/omissioni finalizzate a ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza; richiede il dolo specifico di conseguire il beneficio non spettante.
norma di conversione del d.l. n. 4 del 2019, richiamata nel capo di imputazione.
invocato dalla difesa per la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; esclusa in ragione della molteplicità e reiterazione delle falsità e dell'entità del लाभicio percepito.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
richiamato per evidenziare che il ricorso non aveva dedotto specifici vizi motivazionali e non consentiva alla Corte di individuare autonomamente i vizi del ragionamento decisorio.
art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.
richiamato per affermare che il motivo di appello sulla confisca doveva essere specifico e puntuale; la semplice richiesta nelle conclusioni non era sufficiente.
base per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017
richiamato per la facoltà di aumentare, oltre il massimo edittale, la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186
richiamata per affermare che l'inammissibilità ascrivibile a colpa del ricorrente legittima l'onere delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi nella sua interezza e si limita a prospettare una lettura alternativa di singoli segmenti del compendio probatorio senza scardinare tutti gli elementi posti a fondamento della decisione di merito.
- La buona fede o l'errore sul presupposto di spettanza di un beneficio non escludono il dolo specifico quando la sentenza di merito abbia accertato, con motivazione non adeguatamente contrastata, la consapevole omissione di dati rilevanti e la falsità di dichiarazioni ulteriori idonee a incidere sulla spettanza e sulla quantificazione del beneficio.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando la pluralità, reiterazione e sistematicità delle condotte, nonché l'entità del profitto conseguito; il ricorso per cassazione che contesti tale valutazione deve dedurre specifici vizi motivazionali e non può limitarsi a un'affermazione apodittica di occasionalità.
- Questioni non devolute con specifico motivo di appello, soprattutto quando l'atto di gravame non enunci in modo puntuale e esplicito le ragioni di doglianza richieste dall'art. 581, comma 1-bis, c.p.p., non impongono al giudice di secondo grado un obbligo di motivazione sul punto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, seguono necessariamente le spese processuali e la condanna al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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