Cassazione Civile, Ordinanza n. 18091/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso a seguito della registrazione di un decreto ingiuntivo ottenuto nell'ambito di un procedimento monitorio promosso da una società cessionaria di credito, rappresentata da procuratrice generale ad negotia. L'Ufficio aveva tassato in misura fissa sia il decreto ingiuntivo sia, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, il contratto di cessione del credito richiamato nel decreto. La società intimata aveva impugnato l'avviso limitatamente alla parte relativa all'atto enunciato, sostenendo che mancasse il presupposto dell'identità soggettiva tra le parti dell'atto enunciante e quelle dell'atto enunciato. La CTP aveva accolto il ricorso e annullato integralmente l'avviso; la CTR aveva confermato la decisione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione: (1) nullità della motivazione e omessa pronuncia perché la CTR avrebbe deciso su una questione non pertinente, soffermandosi su una formula generale sull'enunciazione; (2) omessa pronuncia perché la CTR avrebbe trascurato la distinzione tra tassazione dell'atto enunciante e dell'atto enunciato; (3) violazione dell'art. 22 d.P.R. 131/1986 e degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere la CTR annullato integralmente l'avviso nonostante la contribuente avesse contestato solo la tassazione del contratto di cessione; (4) violazione dell'art. 22 d.P.R. 131/1986 e degli artt. 1260-1265 c.c. per avere la CTR ritenuto necessaria la perfetta identità formale tra le parti dei due atti, mentre sarebbe sufficiente la presenza nell'atto enunciante di soggetti ulteriori; (5) violazione della medesima disciplina per avere la CTR richiesto la riproduzione di tutti gli elementi essenziali dell'atto enunciato, anziché gli elementi idonei a consentirne l'identificazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ha rigettato il quarto, ha dichiarato assorbito il quinto e ha accolto il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, ha annullato l'avviso di liquidazione solo per la parte riferita al contratto di cessione di credito posto a base del decreto ingiuntivo, rilevando che la questione devoluta in giudizio riguardava esclusivamente tale profilo e non anche la tassazione del decreto ingiuntivo. Le spese dell'intero processo sono state compensate.
Norme richiamate
«Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate [...]»
La norma richiede, per l'applicazione dell'imposta all'atto enunciato, che ricorra l'identità soggettiva tra le parti dell'atto contenente l'enunciazione e quelle dell'atto enunciato; nel caso del decreto ingiuntivo che richiama una cessione di credito tra soggetti diversi dal debitore ingiunto, tale requisito manca e l'imposta non è dovuta sull'atto di cessione.
È richiamato come base della tassazione del decreto ingiuntivo, quale atto dell'autorità giudiziaria registrabile.
È richiamato in combinazione con l'art. 22 ai fini della liquidazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari e sugli atti enunciati.
È menzionato quale disposizione richiamata dal secondo comma dell'art. 22 per la pena pecuniaria in caso di atto soggetto a registrazione in termine fisso.
Sono richiamati dalla ricorrente per sostenere la disciplina della cessione del credito e la non necessità di una perfetta coincidenza formale delle parti ai fini dell'enunciazione.
La Corte lo richiama per affermare che il giudice di merito non può pronunciare oltre il devolutum: l'annullamento integrale dell'avviso era eccedente rispetto alla domanda, limitata alla sola tassazione dell'atto enunciato.
È evocato come parametro della censura sulla valutazione della domanda e del thema decidendum.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per le censure di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto per le censure di nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione meramente apparente.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 22 d.P.R. 131/1986, l'enunciazione in un atto giudiziario di una cessione di credito non comporta tassazione dell'atto enunciato se le parti dell'atto enunciante e dell'atto enunciato non coincidono soggettivamente; la mera presenza dell'atto richiamato nel giudizio non basta.
- Nel giudizio di impugnazione di un avviso di liquidazione, il giudice non può annullare integralmente l'atto quando la domanda del contribuente è limitata a una sola delle autonome componenti impositive contestate; una decisione ampliata oltre il petitum viola l'art. 112 c.p.c.
- La censura per omessa pronuncia o motivazione apparente è inammissibile se colpisce una parte della motivazione non decisiva o non pertinente rispetto alla ratio effettiva della sentenza impugnata.
- Per l'applicazione dell'art. 22 d.P.R. 131/1986, non è sufficiente un generico richiamo all'atto presupposto: occorre che l'atto enunciante consenta di identificare la disposizione richiamata e che ricorrano i presupposti soggettivi previsti dalla norma.
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