Sentenza del 03/02/2022 n. 460 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento - Liquidazioni automatizzate - Contraddittorio preventivo - Necessità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'assenza del contraddittorio preventivo (avviso bonario) nell'ambito di una liquidazione automatizzata ex art. 36‑bis D.P.R. 600/1973, segnatamente in relazione a irregolarità consistenti in omesso o tardivo versamento. Il tema era se la procedura informatica di liquidazione richieda sempre l'avviso bonario ai sensi dell'art. 6, comma 5, L. 212/2000 o se questa obbligatorietà ricorra solo nelle ipotesi di incertezza sui risultati della dichiarazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la liquidazione automatizzata prevista dall'art. 36‑bis del D.P.R. n. 600/1973 è un controllo informatico di natura documentale mirato a correggere errori materiali e formali risultanti dalla dichiarazione e non a rettificare il reddito con valutazioni interpretative. Pertanto il contraddittorio preventivo (avviso bonario) è necessario solo quando il controllo automatico dia un risultato differente rispetto a quello indicato in dichiarazione (cioè quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione). Invece, nel caso di omesso o tardivo versamento l'irregolarità non incide su incertezze della dichiarazione, poiché i dati contabili utilizzati dall'Amministrazione si considerano come effettivamente dichiarati dal contribuente o dal sostituto d'imposta; di conseguenza l'avviso bonario non è obbligatorio in tale ipotesi.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
La norma disciplina la liquidazione automatizzata come controllo documentale informatico volto a correggere errori materiali e formali risultanti dalla dichiarazione, senza margini interpretativi volti a modificare il reddito dichiarato.
L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5
Il requisito del contraddittorio preventivo (avviso bonario) opera quando esistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non si applica alle semplici verifiche che confermano o che rilevano omessi/tardivi versamenti basati sui dati considerati già dichiarati.
Massime di principio
- La liquidazione automatizzata ex art. 36‑bis va interpretata come controllo documentale finalizzato a correggere errori materiali e formali, non come atto interpretativo di rettifica del reddito.
- L'obbligo di contraddittorio preventivo (avviso bonario) sussiste quando il controllo automatico produce un risultato diverso da quello dichiarato, ossia quando emergono incertezze su voci rilevanti della dichiarazione.
- Per l'omesso o tardivo versamento riscontrato tramite procedure automatiche non è richiesto il contraddittorio preventivo, perché i dati utilizzati dall'Amministrazione si considerano già dichiarati dal contribuente o dal sostituto.
- In caso di elaborazioni automatizzate che comportino valutazioni interpretative o modifiche sostanziali del reddito, il contribuente mantiene il diritto al contraddittorio; pertanto è necessario valutare caso per caso la natura del controllo (documentale vs interpretativo).
- Il contribuente dovrebbe comunque verificare tempestivamente versamenti e dati contabili trasmessi, poiché la procedura automatizzata può rilevare inesattezze non implicanti il diritto all'avviso bonario ma comunque suscettibili di sanzioni o azioni successive.
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