Cassazione Penale, Sentenza n. 20883/2025 del 04/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal GIP nei confronti di Michele Oppedisano per il delitto di tentata estorsione, in concorso con altri, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. (nella declinazione oggettiva del "metodo mafioso" e nella declinazione soggettiva di finalità di agevolazione dell'associazione). Il ricorrente ha denunciato: a) violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'aggravante 416-bis.1 (sostenendo l'assenza di indizi sulla sua partecipazione agli incontri estorsivi e che le intercettazioni non lo riguardano; che le modalità non sarebbero state concordate in sua presenza; che il suggerimento di mettere un mazzo di fiori non è stato attuato); b) violazione di legge e carenza di motivazione riguardo alle esigenze cautelari, sostenendo che i fatti sono stati episodici (feb-mar 2021), non vi sono manifestazioni di pericolosità successiva, il coinvolgimento è stato marginale e l'imputato soffre di gravi problemi di salute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sulla questione dell'aggravante 416-bis.1 (declinazione oggettiva) la Corte ha ritenuto corretta l'analisi del Tribunale: dalle intercettazioni emergevano atti coercitivi e condotte tali da indurre le vittime a cercare protezione presso i Tripodi; la conversazione in cui si suggeriva di lasciare un mazzo di fiori davanti alla porta della vittima è stata valutata idonea a evocare modalità ritorsive tipiche di contesti mafiosi e a produrre nella vittima la percezione della provenienza mafiosa dell'aggressione. Anche i colloqui nei quali i Tripodi descrivevano la pericolosità della cosca Oppedisano sono stati ritenuti elementi idonei a configurare la percezione del "metodo mafioso". Quanto alla declinazione soggettiva (finalità di agevolazione), la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per carenza di interesse, rilevando che anche se fosse accolta non avrebbe inciso sulla legittimità della custodia cautelare (la sola sussistenza dell'aggravante oggettiva è sufficiente ai fini del regime temporale previsto dall'art.303 c.p.p.). Sulle esigenze cautelari la Corte ha ritenuto che la presunzione di necessità della custodia ex art.275, comma 3, c.p.p. non fosse stata superata: il tempo trascorso non è di per sé determinante, i fatti erano avvenuti nell'ambito di una misura di prevenzione, e le precedenti condanne e la reiterazione di condotte illecite rendevano concreto il pericolo di recidiva. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
aggravante per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui all'art. 416-bis
La Corte distingue la declinazione oggettiva (il "metodo mafioso" inteso come percezione da parte della vittima della provenienza mafiosa della minaccia/violenza) dalla declinazione soggettiva (finalità specifica di agevolare l'associazione); la sussistenza della declinazione oggettiva può essere accertata anche senza provare l'esistenza dell'associazione, purché emergano elementi che fanno percepire la condotta come frutto di un contesto mafioso.
Richiamata come quadro normativo: non è necessario provare formalmente l'esistenza dell'associazione mafiosa per applicare le aggravanti derivate dall'uso del "metodo mafioso"; ciò che conta è la percezione e la veste mafiosa della minaccia/violenza.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati aggravati; la Corte ricorda che tale presunzione può essere superata ma solo con una motivazione puntuale e concreta che evidenzi elementi sufficienti a escludere il pericolo di recidiva o di reiterazione del reato.
art. 303, comma 1, n. 3 e comma 2, n. 3, cod. proc. pen.
Stabilisce termini più ampi per la custodia cautelare in presenza dei reati indicati (tra cui quelli commessi avvalendosi delle condizioni dell'art. 416-bis o per agevolare l'attività dell'associazione); la Corte evidenzia che la prova di una sola delle condizioni contemplate dalla norma rende applicabile il termine più lungo.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni; Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino)
Estratti delle decisioni citate nella motivazione (es.: definizione di "metodo mafioso" e principi sulla presunzione relativa di esigenze cautelari)
Le pronunce sono utilizzate per precisare che: a) il "metodo mafioso" si configura se la violenza/minaccia è percepita come riconducibile a un contesto mafioso e basta la percezione della vittima; b) la presunzione di esigenze cautelari prevista dall'art.275, comma 3, non è insuperabile ma richiede elementi concreti e motivati per essere vinta (il mero decorso del tempo non è sufficiente).
Massime di principio
- Per configurare l'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1, declinazione oggettiva) non è indispensabile dimostrare l'esistenza formale di un'associazione mafiosa: è sufficiente che la violenza o la minaccia assumano una veste tale da far ragionevolmente percepire alla vittima la provenienza da un contesto mafioso (anche simboli o azioni evocative possono valere come elemento probatorio).
- La prova della finalità soggettiva di agevolare l'associazione (declinazione soggettiva dell'art. 416-bis.1) incide sulla posizione sostanziale (pena) ma, se l'aggravante oggettiva è già desumibile, la sua contestazione può risultare irrilevante ai fini cautelari e dunque meno incisiva in sede di opposizione a misure cautelari.
- La presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare per reati aggravati ex art.275, comma 3, c.p.p. può essere superata solo con elementi concreti e motivati (tipologia del reato, modalità, risalenza temporale, situazione personale dell'indagato) che dimostrino l'assenza del pericolo di reiterazione; il mero "tempo silente" non basta.
- Pregresse condanne, la tempestività rispetto a misure di prevenzione, la ripresa di comportamenti illeciti dopo periodi di detenzione o la commissione del fatto nell'ambito di misure di prevenzione sono fattori che rafforzano la necessità della custodia cautelare e la valutazione del pericolo di recidiva.
- Per contestare efficacemente una custodia cautelare su base sanitaria o di marginalità di ruolo occorrono prove cliniche precise o elementi fattuali dimostranti l'oggettiva impossibilità o improbabilità di reiterazione del reato; mere affermazioni sul 'grave stato di salute' o sul ruolo marginale possono essere insufficienti.
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