Sentenza del 25/09/2019 n. 23845 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva confermato un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l'anno 2006. La ricorrente sosteneva, da un lato, che la CTR avesse motivato in modo omesso, contraddittorio o insufficiente e non avesse adeguatamente valutato la documentazione prodotta; dall'altro, contestava l'utilizzo dei dati degli studi di settore relativi al triennio 2005-2007, lamentando un errato riferimento ai dati contenuti nella nota integrativa del bilancio 2007. La società evidenziava inoltre di aver presentato tardivamente la dichiarazione, ma di aver subito una perdita d'esercizio e di essere titolare di un credito IVA, sicché non vi sarebbe stato danno per l'Erario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo non rispettava la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché non indicava uno specifico fatto storico, decisivo e oggetto di discussione, ma contestava genericamente la valutazione delle prove e le conclusioni della CTR. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la società non aveva indicato la specifica norma violata né le affermazioni giuridiche della sentenza in contrasto con essa; inoltre, le doglianze miravano a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in 7.000 euro oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile
omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo
Dopo la modifica applicabile alle sentenze depositate dall'11 settembre 2012, il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è circoscritto all'omesso esame di uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti. Non è sufficiente contestare genericamente la motivazione o chiedere una diversa valutazione delle prove.
Art. 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile
Chi denuncia violazione o falsa applicazione di legge deve indicare specificamente la norma asseritamente violata e spiegare quali affermazioni giuridiche della sentenza siano incompatibili con essa. Il motivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o sostituire le proprie conclusioni a quelle del giudice di merito; occorre individuare un preciso errore di diritto o l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Quando si denuncia un vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., bisogna indicare concretamente il fatto storico ignorato, specificare dove risulta dagli atti, dimostrare che è stato discusso tra le parti e spiegare perché avrebbe potuto determinare una decisione diversa.
- Quando si denuncia violazione o falsa applicazione di legge, è indispensabile indicare la norma violata e illustrare il contrasto tra la regola giuridica applicabile e la motivazione della sentenza; una censura generica o fondata su valutazioni di merito è inammissibile.
- La tardività della dichiarazione, l'esistenza di una perdita o la presenza di un credito IVA non determinano automaticamente l'annullamento dell'accertamento: tali circostanze devono essere dedotte e provate secondo le regole processuali applicabili.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la conferma degli effetti della decisione impugnata, la condanna alle spese e, nei casi previsti, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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