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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04133/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato il giudizio di merito sul bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo un vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, perché il giudice di merito non aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. con prevalenza sulla recidiva contestata. Sosteneva, in sostanza, che la comparazione tra attenuanti generiche e recidiva fosse stata effettuata in modo non adeguatamente motivato. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non in caso di arbitrarietà o manifesta illogicità, evenienze escluse nel caso concreto perché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito, anche nel giudizio di comparazione con la recidiva.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva può essere posta in comparazione con le circostanze attenuanti; il relativo bilanciamento rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, come attenuanti generiche e recidiva, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sottratto al sindacato di legittimità salvo che sia viziato da arbitrio o manifesta illogicità.
  • La motivazione che giustifica l'equivalenza o il bilanciamento tra circostanze è sufficiente se rende comprensibile la scelta del giudice e la sua coerenza con l'adeguatezza della pena in concreto.
  • La deduzione in cassazione di un vizio di motivazione sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche è manifestamente infondata quando la decisione impugnata dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni del bilanciamento effettuato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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