Cassazione Civile, Ordinanza n. 36266/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da due collaboratori professionali per il pagamento di compensi relativi a prestazioni rese in occasione di lavori di ristrutturazione di un immobile. Il geometra incaricato dell'intervento aveva chiamato in manleva i proprietari dell'immobile. La proprietaria aveva sostenuto di non essere tenuta al pagamento dei compensi dei collaboratori e, in via riconvenzionale, aveva chiesto la declaratoria di nullità dell'incarico conferito al geometra, deducendo che le attività affidategli eccedevano le competenze del geometra perché riguardavano opere su immobile vincolato e interventi in cemento armato non di modesta entità. La Corte d'appello aveva ritenuto inammissibile la riconvenzionale per tardività, ma aveva comunque accolto la manleva. Con il ricorso per cassazione la proprietaria ha denunciato violazione degli artt. 112, 1418, 1421, 2229 e 2909 c.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la nullità del contratto professionale doveva essere rilevata d'ufficio anche in appello, che la sua deduzione aveva natura di eccezione e non di domanda, e che la nullità era già stata affermata in altro giudizio con sentenza passata in giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che, pur essendo inammissibile la domanda riconvenzionale di nullità per ragioni processuali, i fatti dedotti a fondamento della nullità restavano nel processo e dovevano essere esaminati come eccezione, perché la validità del contratto costituiva presupposto logico-giuridico della domanda di manleva. La Corte d'appello, quindi, avrebbe dovuto valutare d'ufficio la nullità del titolo contrattuale anche in appello, nel rispetto del contraddittorio, invece di arrestarsi alla sola declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come norma processuale asseritamente violata per omessa pronuncia o decisione oltre i limiti del chiesto, ma non è la base decisiva della soluzione.
Richiamato per sostenere la nullità radicale del contratto professionale; la Corte ribadisce che la nullità negoziale può e deve essere rilevata d'ufficio quando il rapporto rilevi come presupposto della domanda.
La nullità del contratto è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, nei limiti del contraddittorio e della domanda proposta.
Richiamato per la dedotta eccedenza dell'incarico rispetto alle competenze professionali del geometra e per la conseguente nullità del contratto di prestazione d'opera.
Evocato in relazione al preteso giudicato esterno sulla nullità già affermata in altro processo.
primo comma; secondo comma
La domanda di nullità tardivamente proposta in appello è inammissibile, ma ciò non impedisce al giudice di considerare i fatti dedotti come eccezione e di rilevare d'ufficio la nullità del contratto quando essa incida sulla domanda avversaria.
Il giudice che rilevi d'ufficio una possibile nullità deve sottoporla al contraddittorio delle parti prima di deciderla.
Massime di principio
- La nullità del contratto, anche se dedotta tardivamente come domanda riconvenzionale, può essere rilevata d'ufficio dal giudice quando il rapporto contrattuale costituisca il presupposto costitutivo della pretesa azionata dalla controparte.
- Se una domanda riconvenzionale di nullità è inammissibile per ragioni processuali, i fatti posti a suo fondamento non escono dal processo e possono essere valorizzati come eccezione in senso lato al solo fine di paralizzare la domanda avversaria.
- Il giudice di appello, investito di una controversia in cui la validità del contratto sia decisiva per il riconoscimento della pretesa azionata, deve esaminarla anche d'ufficio, senza arrestarsi alla mera inammissibilità della domanda di nullità, fermo il rispetto del contraddittorio.
- Quando una pretesa di manleva o di rimborso dipende dalla validità dell'originario incarico professionale, la questione della nullità di tale incarico diventa tema decisivo del giudizio e non può essere elusa.
- Il rilievo officioso della nullità opera anche in presenza di nullità speciali o di protezione, purché la questione si inserisca in una impugnativa negoziale o in una controversia che presupponga la validità del contratto.
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