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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21428/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal Tribunale di Sassari in relazione a un giudizio civile, sul presupposto che il reddito della richiedente, cumulato con quello dei familiari conviventi, superasse i limiti previsti dalla legge. La ricorrente ha proposto un unico motivo denunciando la violazione dell’art. 112, comma 1, lett. d), D.P.R. 115/2002, sostenendo che l’Agenzia delle entrate, oltre a chiedere la revoca del beneficio, aveva presentato denuncia penale per il reato di cui all’art. 125 TUSG; tale procedimento si era concluso con sentenza di non doversi procedere perché, nell’anno 2012, la ricorrente non conviveva con la sorella. Da ciò la ricorrente faceva discendere l’illegittimità della revoca e affermava di aver percepito in quell’annualità un reddito di soli euro 5.813,96.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non utilizzabile nel giudizio di legittimità la decisione del GIP di non doversi procedere nel parallelo procedimento penale, sia perché non risultava depositata nel giudizio conclusosi con il provvedimento impugnato, sia perché priva di efficacia di giudicato sostanziale circa l’entità del reddito della richiedente per il 2012, essendo fondata su una prognosi di inutilità del dibattimento. Ha inoltre affermato che tale atto non rientra tra i documenti producibili in cassazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. Ne è derivata l’incensurabilità dell’accertamento del giudice di merito sul difetto dei requisiti reddituali per l’ammissione al patrocinio. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa del Ministero; dato atto altresì dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. d), D.P.R. 115/2002

    La norma è richiamata come base della censura, ma la Corte non accoglie la doglianza perché il provvedimento penale invocato non è idoneo a sovvertire l’accertamento reddituale posto a fondamento della revoca del patrocinio.

  • art. 125 D.P.R. 115/2002

    È la fattispecie penale richiamata nel procedimento conclusosi con non doversi procedere; la decisione penale non viene considerata vincolante sul diverso accertamento dei requisiti reddituali.

  • art. 372 c.p.c.

    In cassazione sono depositabili solo i documenti relativi all’ammissibilità del ricorso e del controricorso o alla nullità della sentenza; la decisione penale prodotta non rientra tra questi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02

    È richiamato come parametro per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere valorizzati documenti o provvedimenti non ritualmente introdotti nel giudizio di merito, salvo i limiti specifici previsti dall’art. 372 c.p.c.
  • Un provvedimento penale di non doversi procedere, fondato su una prognosi di inutilità del dibattimento, non spiega efficacia di giudicato sostanziale sull’accertamento di fatti rilevanti in sede civile, come l’entità del reddito ai fini del patrocinio a spese dello Stato.
  • La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è censurabile solo se si dimostra l’erroneità dell’accertamento sul possesso dei requisiti reddituali; in mancanza, la valutazione del giudice di merito resta incensurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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