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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7137/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Trento che aveva confermato la condanna per il reato di truffa (artt. 110, 61 n.5, 640 c.p.). I motivi di cassazione dedotti erano: (i) vizio della motivazione per mancata o contraddittoria valutazione del materiale sequestrato (carte PostePay e utenze telefoniche) e per una valutazione «illogica» dell'accento nella telefonata della persona offesa; (ii) omessa motivazione sulla recidiva; (iii) omessa valutazione circa l'applicabilità delle sanzioni sostitutive per pene detentive brevi alla luce dell'entrata in vigore della cosiddetta legge "Cartabia". La difesa sosteneva che la Corte d'appello non avesse adeguatamente considerato elementi probatori e la distanza temporale dalla precedente condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che i motivi proposti fossero non consentiti, generici e manifestamente infondati. In particolare: (a) il primo motivo era di fatto una censura di merito e una mera replica delle argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d'appello, quindi privo della specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; (b) il secondo motivo (recidiva) è stato ritenuto infondato perché la Corte d'appello aveva motivato congruamente sulla gravità del fatto e sui precedenti; (c) il terzo motivo è infondato perché, nei procedimenti d'appello con trattazione cartolare, l'imputato deve aver formulato richiesta di accesso al subprocedimento per le sanzioni sostitutive nelle conclusioni scritte o nella memoria di replica se la norma è intervenuta dopo l'atto di appello, cosa che non è avvenuta nel caso concreto. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale

    Gli articoli indicati definiscono il reato contestato (truffa, 640) e la partecipazione (110) nonché la circostanza aggravante richiamata (61 n.5): sono le norme sostanziali alla base della condanna confermata in sede di merito.

  • Codice di procedura penale

    art. 173 disp. att.; artt. 581, comma 1; 591, comma 1, lett. c)

    L'art. 173 disp. att. disciplina i limiti di riproduzione dei motivi nell'atto di impugnazione; gli artt. 581 e 591 richiedono specificità e consentibilità delle censure in cassazione (vietano censure meramente fattuali o generiche). La Corte ha ritenuto che i motivi fossero privi della specificità richiesta e consistessero in doglianze di merito non consentite.

  • Legge "Cartabia" (riforma processo penale)

    Riferimento alle modifiche sulle sanzioni sostitutive intervenute durante il procedimento: la giurisprudenza richiede che, quando tali disposizioni entrino in vigore dopo l'atto di appello, l'imputato manifesti espressa richiesta di accesso al subprocedimento per la valutazione delle sanzioni sostitutive nelle conclusioni scritte o nella memoria di replica; l'assenza di tale richiesta impedisce la valutazione d'ufficio in Cassazione.

  • Giurisprudenza di questa Corte

    Sez. 2, 05/10/2023, Atzori; e altre sentenze richiamate (Sez. 3 n.18521/2018; Sez.5 n.15041/2018; Sez.4 1219/2017; Sez.5 n.48050/2019)

    La Corte si è richiamata a precedenti che precisano i limiti di ammissibilità dei motivi in cassazione (divieto di riedizione di questioni di fatto) e la necessità di richiesta tempestiva per l'accesso al subprocedimento sulle sanzioni sostitutive.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione di merito: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono inammissibili per carenza di specificità.
  • Perché un motivo di cassazione sia ammesso occorre rispettare i requisiti di specificità previsti dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; critiche generiche o ripetitive già affrontate dal giudice di merito vengono dichiarate inammissibili.
  • Quando norme processuali (es. sulla applicazione di sanzioni sostitutive) entrano in vigore dopo l'atto di appello, l'imputato deve specificamente richiedere l'accesso al subprocedimento nelle conclusioni scritte o nella memoria di replica; l'assenza di tale richiesta preclude la valutazione successiva in cassazione.
  • La contestazione della recidiva richiede una motivazione puntuale: se il giudice di merito spiega la rilevanza dei precedenti e la gravità del fatto, la cassazione non interviene se la doglianza è generica.
  • In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e comminare somme a titolo di ammenda (es. 3.000 euro), come deterrente per impugnazioni infondate.

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