Cassazione Penale, Ordinanza n. 33265/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma quanto all'affermazione di responsabilità per guida senza patente con recidiva nel biennio, con sola riduzione della pena operata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur riducendo la pena rispetto alla decisione di primo grado emessa dal G.u.p., aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. L'unico motivo dedotto riguardava un preteso vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura riproducesse profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito e che, in ogni caso, la determinazione del trattamento sanzionatorio rientri nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo in caso di arbitrio o motivazione manifestamente illogica, ipotesi non ricorrenti.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, quando adeguatamente motivato dal giudice di merito, non è censurabile in cassazione se la doglianza si limita a riproporre questioni già vagliate.
La recidiva nel biennio è richiamata come elemento concorrente nella qualificazione della responsabilità e nel trattamento sanzionatorio.
Non citato espressamente nel testo fornito; non incluso.
Non citato espressamente nel testo fornito; non incluso.
La censura di vizio di motivazione è dichiarata non consentita in sede di legittimità quando riproduttiva di doglianze già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito.
La determinazione del trattamento sanzionatorio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile solo se frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura di vizio di motivazione che si limiti a riproporre questioni di merito già specificamente esaminate e respinte dal giudice di appello.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo che la motivazione sia mancante, arbitraria o manifestamente illogica.
- La determinazione della pena appartiene al potere discrezionale del giudice di merito; il controllo di legittimità è limitato alla presenza di una motivazione non arbitraria e non manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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