Cassazione Penale, Ordinanza n. 10248/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo l'illegalità della pena, assumendo che fosse stata applicata la reclusione anziché la pena dell'arresto. Dal testo emerge che il procedimento riguardava una fattispecie ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, per la quale la pena edittale indicata è da uno a cinque anni. Tuttavia, i giudici di merito avevano concordemente applicato una pena di sei mesi di reclusione, quindi inferiore al minimo edittale, in assenza di impugnazione del pubblico ministero. Il ricorso lamentava dunque un asserito errore nel trattamento sanzionatorio, ma la censura non era stata proposta in appello e riguardava una decisione favorevole all'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza investisse una statuizione del primo giudice non devoluta al giudice di appello con specifico motivo e, quindi, coperta da giudicato. Inoltre, ha osservato che non residuava alcun potere della Corte di cassazione di rettificare l'errore nella determinazione della pena, trattandosi di pena illegale di maggior favore non censurata dal pubblico ministero. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
pena nel minimo di un anno e, nel massimo, di cinque anni
La norma è richiamata per individuare il titolo di reato e la cornice edittale della fattispecie contestata.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure relative a punti della decisione di primo grado che non siano stati specificamente devoluti al giudice di appello, poiché su tali punti si forma il giudicato interno.
- Quando il pubblico ministero non impugna una pena illegale di maggior favore per l'imputato, il giudice dell'impugnazione non può modificarla in senso sfavorevole al reo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se mira a contestare una statuizione favorevole all'imputato che non sia stata oggetto di specifico motivo di gravame in appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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