Cassazione Penale, Sentenza n. 23840/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Catanzaro aveva confermato il decreto del Tribunale di Catanzaro che disponeva la confisca di alcuni immobili formalmente intestati al ricorrente, ritenuti nella disponibilità sostanziale del proposto e oggetto di intestazione fittizia. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e motivazione apparente ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 e dell'art. 12-sexies d.l. 306/1992, sostenendo che i giudici di merito avessero omesso di considerare la capienza reddituale e le disponibilità economiche del ricorrente e del suo nucleo familiare, desumibili da consulenze tecniche, concessione di mutuo ipotecario, documentazione bancaria e ulteriori elementi. Si lamentava inoltre che gli indizi valorizzati dalla Corte territoriale, quali il rapporto di parentela, la coabitazione anagrafica, l'interessamento ai lavori di costruzione e alla pratica di mutuo, non sarebbero stati idonei a dimostrare in modo univoco la fittizietà dell'intestazione, e che non potesse bastare il richiamo a una sentenza irrevocabile precedente di accertamento del trasferimento fraudolento di valori, per l'autonomia del procedimento di prevenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il terzo intestatario, in materia di confisca di prevenzione, possa far valere soltanto la propria effettiva titolarità e disponibilità esclusiva dei beni, con onere di allegare elementi fattuali specifici, ma non possa contestare i presupposti della misura riferiti alla pericolosità sociale del proposto, alla sproporzione patrimoniale e alla provenienza illecita del bene, riservati al proposto stesso. La Corte ha poi escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che il provvedimento impugnato conteneva una motivazione coerente e non meramente apparente, fondata su plurimi elementi convergenti: il rapporto familiare, la coabitazione, l'intromissione del proposto nella gestione dei beni, l'incapienza del terzo, l'accertamento penale irrevocabile del trasferimento fraudolento di valori relativo ai medesimi immobili e le intercettazioni che mostravano il proposto quale dominus dell'operazione. Ha altresì osservato che la documentazione difensiva era stata esaminata e ritenuta non idonea a superare tali indici, e che in sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato dalla difesa per censurare la confisca di prevenzione e il relativo accertamento della fittizietà dell'intestazione
richiamato dal ricorrente come parametro normativo della confisca patrimoniale
ricorso per cassazione ammesso soltanto per violazione di legge
nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è limitato ai soli vizi di violazione di legge, comprensivi della motivazione inesistente o meramente apparente
art. 27, comma 2, d.lgs. 159/2011
richiamato per estendere alla materia delle misure reali il limite del sindacato di legittimità nei procedimenti di prevenzione
la mancanza della motivazione o la sua mera apparenza integra violazione della norma processuale che impone l'obbligo di motivare i provvedimenti
art. 26, comma 2, lett. a), d.lgs. 159/2011
richiamato per spiegare la presunzione di fittizietà di talune intestazioni e trasferimenti di beni in favore di determinati parenti e affini
art. 19, comma 3, d.lgs. 159/2011
richiamato per indicare l'obbligo delle indagini patrimoniali e il rapporto con le presunzioni in materia di prevenzione
art. 2-bis, comma 3, l. n. 575/1965
richiamato come antecedente normativo della confisca di prevenzione e dell'accertamento della disponibilità dei beni
base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In materia di confisca di prevenzione, il terzo formalmente intestatario del bene può contestare soltanto la propria effettiva titolarità e disponibilità esclusiva del cespite, allegando elementi fattuali specifici idonei a dimostrare una lecita provenienza; non può invece dedurre questioni riservate al proposto, come pericolosità sociale, sproporzione patrimoniale e provenienza del bene.
- Il ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione è ammissibile solo per violazione di legge; il vizio di motivazione rileva solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, mentre non sono deducibili in sede di legittimità insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione.
- La motivazione non è apparente quando il provvedimento impugnato affronti gli elementi decisivi della decisione e consenta di ricostruire la ratio decidendi; non è necessario che il giudice confuti analiticamente ogni singola allegazione difensiva, essendo sufficiente che abbia esaminato i punti decisivi e reso comprensibile il percorso logico-giuridico seguito.
- Ai fini della confisca di prevenzione, la fittizietà dell'intestazione può essere desunta da un quadro indiziario unitario composto da rapporti familiari o di fiducia, intromissione del proposto nella gestione del bene, effettiva disponibilità del cespite in capo al proposto e incapacità economica del terzo intestatario; tali elementi, valutati complessivamente, possono dimostrare il reale dominus dell'operazione.
- La disponibilità di finanziamenti bancari non esclude di per sé la sproporzione o l'incapienza lecita, poiché il mutuo costituisce esso stesso un onere finanziario che deve essere considerato nella verifica della capacità economica del soggetto e del suo nucleo familiare.
- Una sentenza penale irrevocabile che accerti la fittizietà del trasferimento o dell'intestazione dei medesimi beni è utilizzabile nel procedimento di prevenzione come elemento di valutazione, soprattutto quando si inserisca in un quadro convergente di ulteriori indici sintomatici.
- In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del merito, né la sostituzione della propria lettura degli elementi probatori a quella compiuta dal giudice di merito, quando quest'ultimo abbia motivato in modo coerente e logicamente sufficiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23685/2026 del 26/06/2026
- Sentenza penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23689/2026 del 26/06/2026
- Sentenza penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23703/2026 del 26/06/2026
- Sentenza penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23720/2026 del 26/06/2026
- Sentenza penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23721/2026 del 26/06/2026
- Sentenza penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23723/2026 del 26/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →