Cassazione Penale, Ordinanza n. 05390/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna dell'imputata per un furto commesso a Roma il 21 febbraio 2023, in concorso con altri e con aggravante relativa al luogo/mezzo di commissione. Il ricorso per cassazione era articolato in un solo motivo, con cui si deduceva il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione rileva però che tale censura era nuova, perché nel precedente atto di appello non risultava una specifica doglianza sulla responsabilità, essendosi la difesa limitata a chiedere l'assoluzione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; in ogni caso il motivo era ritenuto anche generico e astratto, privo di specifici agganci alla motivazione della sentenza impugnata. Inoltre il ricorso risultava inammissibile perché non corredato da procura speciale, necessaria poiché l'imputata era stata dichiarata assente in primo grado e l'appello si era celebrato in forma cartolare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto mancante la procura speciale richiesta per il ricorso dell'imputato dichiarato assente e ha inoltre evidenziato che il motivo era nuovo rispetto all'appello e comunque indeterminato e aspecifico. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, lasciando ferma la condanna di merito per furto.
Norme richiamate
Richiamato come base del concorso di persone nel reato contestato in appello.
Norma incriminatrice del furto contestato all'imputata.
Aggravante del furto contestato.
art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
Per il ricorso dell'imputato dichiarato assente era necessaria la procura speciale rilasciata successivamente alla sentenza.
art. 23-bis d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020
Indicato quale base della celebrazione del giudizio di secondo grado in forma cartolare.
Richiamato per affermare che una questione di merito non dedotta nei precedenti gradi non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
Insieme all'art. 606, comma 3, c.p.p. preclude la deduzione in cassazione di questioni nuove di merito.
La difesa lo aveva invocato in appello, limitando lì la propria censura; la Corte rileva che il ricorso non riprendeva specificamente una doglianza sulla responsabilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso dell'imputato dichiarato assente in primo grado richiede, a pena di inammissibilità, il deposito di una procura speciale rilasciata successivamente alla sentenza impugnata, anche quando l'appello sia stato celebrato in forma cartolare.
- Le questioni di merito non dedotte specificamente nei motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e concretamente ancorato alla motivazione della sentenza impugnata; deduzioni astratte o generiche sono inammissibili.
- La deduzione di un vizio di motivazione sulla responsabilità, se proposta per la prima volta in cassazione senza previa censura in appello, è preclusa salvo che si tratti di vizi rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
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