Cassazione Penale, Ordinanza n. 23878/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il condannato ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo contro il mancato accoglimento dell'istanza di liberazione anticipata relativa a due semestri indicati nel provvedimento. A suo dire, il Tribunale avrebbe violato il diritto di difesa, fondando la decisione anche su due asserite violazioni degli arresti domiciliari non considerate dal magistrato di sorveglianza e descritte in modo generico. La Corte, però, rileva che il rigetto era comunque sorretto dalla intervenuta condanna per il delitto di cui all'art. 416 c.p. commesso anche nel periodo di riferimento, circostanza non contestata dal ricorrente; inoltre le ulteriori violazioni richiamate emergevano da un'annotazione di polizia giudiziaria acquisita nel procedimento per la liberazione anticipata e, comunque, erano prive di decisività rispetto al decisum.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene che il provvedimento impugnato sia sorretto da una ratio autonoma e sufficiente, cioè la condanna per associazione per delinquere intervenuta nel periodo considerato, non contestata dal ricorrente. Le ulteriori doglianze sulle violazioni degli arresti domiciliari vengono reputate non decisive; la Corte richiama anche il principio per cui è inammissibile il ricorso che deduce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza spiegarne la decisività secondo la c.d. prova di resistenza. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condanna per il delitto di associazione per delinquere, commesso anche nel periodo di riferimento, è ritenuta elemento sufficiente a sorreggere il diniego della liberazione anticipata.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Non citato.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in mancanza di elementi per escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.
Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 - 02
Richiamata come precedente sul principio di inammissibilità per aspecificità del ricorso che deduce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza allegarne la decisività secondo la prova di resistenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro il diniego di un beneficio penitenziario, il ricorso è inammissibile quando non incide sulla ratio decisiva del provvedimento impugnato, cioè quando il giudice ha posto a base del rigetto un autonomo elemento non specificamente contestato.
- La deduzione di vizi relativi a ulteriori elementi istruttori o probatori è priva di utilità se il ricorrente non dimostra la decisività dell'eventuale espunzione di tali elementi, secondo la regola della prova di resistenza.
- Le censure di violazione del diritto di difesa non sono sufficienti se gli atti richiamati nel provvedimento impugnato provengono da una fonte procedimentale acquisita nel procedimento di sorveglianza e non risultano ignoti alla difesa.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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