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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24291/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con unico motivo per erronea applicazione dell'art. 157 c.p. relativamente al calcolo e alla decorrenza dei termini di prescrizione. La ricorrente sosteneva che la sospensione dei termini prevista per l'emergenza Covid-19 non fosse applicabile perché non vi era in corso alcun termine processuale nel periodo di sospensione e l'udienza di appello era fissata per il 15/09/2020.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato le Sezioni Unite (sent. n. 5292/2020) che stabiliscono che la sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17/03/2020 n.18 si applica solo ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 o a quelli per i quali decorresse, nello stesso periodo, un termine processuale. Poiché il procedimento era stato fissato per la prima udienza d'appello il 15/09/2020 e nel periodo 9/3-11/5/2020 non erano concretamente operanti termini procedurali, la sospensione non poteva essere invocata. Tenuto conto del tempus commissi delicti (fatti contestati fino al 30/01/2013) e delle interruzioni, la prescrizione era maturata il 30/07/2020. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Contestata dagli Ermellini nella parte relativa al calcolo e decorrenza della prescrizione; utilità nel ricorso per impugnare la valutazione dei termini di prescrizione effettuata dai giudici di merito.

  • art. 83, comma 4, d.l. 17/03/2020 n.18 (conv. con L.24/04/2020 n.27)

    sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni

    La sospensione prevista si applica solo se il procedimento ha subito una effettiva stasi dovuta all'emergenza: cioè quando l'udienza sia stata fissata nel periodo 9/03-11/05/2020 oppure quando la decorrenza di un termine processuale ricadesse in quel periodo. Non si applica in modo generalizzato a tutti i procedimenti pendenti.

  • art. 61 n. 11 c.p.

    Norma indicata nel capo di imputazione come circostanza aggravante (richiamata nella decisione di merito confermata in appello).

  • artt. 56 e 640 c.p.

    Articoli relativi al tentativo e alla truffa: i fatti contestati riguardavano il reato di tentata truffa aggravata; la decisione d'appello li aveva confermati ma la Cassazione ha annullato per prescrizione del reato.

  • Sez. U, Sentenza n. 5292 del 26/11/2020 Rv. 280432-02

    Giurisprudenza di legittimità richiamata che chiarisce l'ambito di applicazione della sospensione dei termini processuali e della prescrizione introdotta dalle disposizioni emergenziali: richiede una stasi effettiva del procedimento per poter sospendere la prescrizione.

Massime di principio

  • La sospensione della prescrizione introdotta dall'art. 83, comma 4, d.l. 18/2020 opera solo se il procedimento ha subito una stasi effettiva; va verificato se vi fosse un'udienza fissata nel periodo 9/03/2020-11/05/2020 o la decorrenza di un termine processuale in quel periodo.
  • Se nel periodo emergenziale non erano in corso termini processuali né udienze fissate ricadenti nel periodo di sospensione, la prescrizione continua a decorrere normalmente e può maturare prima della definizione del giudizio di merito.
  • Per calcolare la prescrizione occorre determinare il tempus commissi delicti, tener conto delle eventuali interruzioni e applicare i tempi previsti dalla normativa ordinaria, senza estendere automaticamente le misure emergenziali a tutti i procedimenti pendenti.
  • Quando la Cassazione accerta che il reato è estinto per prescrizione, annulla la sentenza impugnata senza rinvio; di conseguenza in casi analoghi l'accertamento di prescrizione estingue il reato e non si procede a nuova valutazione nel merito.
  • In situazioni simili è fondamentale documentare con precisione le date degli atti processuali, le fissazioni di udienza e le scadenze: queste informazioni determinano l'applicabilità o meno della sospensione prevista per l'emergenza.

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