Cassazione Penale, Sentenza n. 24291/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo per erronea applicazione dell'art. 157 c.p. relativamente al calcolo e alla decorrenza dei termini di prescrizione. La ricorrente sosteneva che la sospensione dei termini prevista per l'emergenza Covid-19 non fosse applicabile perché non vi era in corso alcun termine processuale nel periodo di sospensione e l'udienza di appello era fissata per il 15/09/2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato le Sezioni Unite (sent. n. 5292/2020) che stabiliscono che la sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17/03/2020 n.18 si applica solo ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 o a quelli per i quali decorresse, nello stesso periodo, un termine processuale. Poiché il procedimento era stato fissato per la prima udienza d'appello il 15/09/2020 e nel periodo 9/3-11/5/2020 non erano concretamente operanti termini procedurali, la sospensione non poteva essere invocata. Tenuto conto del tempus commissi delicti (fatti contestati fino al 30/01/2013) e delle interruzioni, la prescrizione era maturata il 30/07/2020. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Contestata dagli Ermellini nella parte relativa al calcolo e decorrenza della prescrizione; utilità nel ricorso per impugnare la valutazione dei termini di prescrizione effettuata dai giudici di merito.
art. 83, comma 4, d.l. 17/03/2020 n.18 (conv. con L.24/04/2020 n.27)
sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni
La sospensione prevista si applica solo se il procedimento ha subito una effettiva stasi dovuta all'emergenza: cioè quando l'udienza sia stata fissata nel periodo 9/03-11/05/2020 oppure quando la decorrenza di un termine processuale ricadesse in quel periodo. Non si applica in modo generalizzato a tutti i procedimenti pendenti.
Norma indicata nel capo di imputazione come circostanza aggravante (richiamata nella decisione di merito confermata in appello).
Articoli relativi al tentativo e alla truffa: i fatti contestati riguardavano il reato di tentata truffa aggravata; la decisione d'appello li aveva confermati ma la Cassazione ha annullato per prescrizione del reato.
Sez. U, Sentenza n. 5292 del 26/11/2020 Rv. 280432-02
Giurisprudenza di legittimità richiamata che chiarisce l'ambito di applicazione della sospensione dei termini processuali e della prescrizione introdotta dalle disposizioni emergenziali: richiede una stasi effettiva del procedimento per poter sospendere la prescrizione.
Massime di principio
- La sospensione della prescrizione introdotta dall'art. 83, comma 4, d.l. 18/2020 opera solo se il procedimento ha subito una stasi effettiva; va verificato se vi fosse un'udienza fissata nel periodo 9/03/2020-11/05/2020 o la decorrenza di un termine processuale in quel periodo.
- Se nel periodo emergenziale non erano in corso termini processuali né udienze fissate ricadenti nel periodo di sospensione, la prescrizione continua a decorrere normalmente e può maturare prima della definizione del giudizio di merito.
- Per calcolare la prescrizione occorre determinare il tempus commissi delicti, tener conto delle eventuali interruzioni e applicare i tempi previsti dalla normativa ordinaria, senza estendere automaticamente le misure emergenziali a tutti i procedimenti pendenti.
- Quando la Cassazione accerta che il reato è estinto per prescrizione, annulla la sentenza impugnata senza rinvio; di conseguenza in casi analoghi l'accertamento di prescrizione estingue il reato e non si procede a nuova valutazione nel merito.
- In situazioni simili è fondamentale documentare con precisione le date degli atti processuali, le fissazioni di udienza e le scadenze: queste informazioni determinano l'applicabilità o meno della sospensione prevista per l'emergenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24134/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24135/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24136/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24137/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24141/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24142/2022 del 23/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →