Cassazione Penale, Sentenza n. 7319/2024 del 19/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione tra vari reati giudicati con diverse sentenze: 1) sentenza Corte di assise d'appello di Caltanissetta 09/03/2009 (def. 27/01/2010) per omicidio, tentato omicidio, detenzione e porto illegale di armi commessi a Gela nel 1999; 2) sentenza Corte d'appello di Caltanissetta 15/10/2001 (def. 30/05/2002) per il reato di cui all'art. 416-bis commesso dal 1998; 3) sentenza Corte d'appello di Caltanissetta 17/12/1997 (def. 02/02/1998) per art. 416-bis fino al 1997; 4) sentenza Corte di assise d'appello di Catania 20/06/2016 per tentato omicidio del 23/07/1996 già poste in continuazione con la sentenza sub 1). La Corte territoriale aveva ritenuto assenti elementi sintomatici di un medesimo disegno criminoso, distinguendo reati associativi da reati omicidiari considerati frutto di vicende occasionali e segnalando il mutamento dell'inserimento del Celona da clan Madonia a famiglia Emmanuello come elemento che escluderebbe l'unitarietà del disegno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte di assise d'appello di Catania per un nuovo, più approfondito esame dell'istanza ex art. 671 c.p.p. La Suprema Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente confrontato la decisione impugnata con le valutazioni già svolte in sede di cognizione (dove la continuazione era stata riconosciuta tra taluni reati) e non ha motivato in maniera specifica la disattesa di quelle decisioni, come richiesto dalla giurisprudenza. Ne consegue l'annullamento e il rinvio affinché la Corte di appello valuti nuovamente, in piena libertà ma tenendo conto delle osservazioni della Cassazione, se riconoscere il vincolo della continuazione.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'istanza al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento della continuazione tra reati; il giudice dell'esecuzione, pur avendo libertà di giudizio, deve confrontarsi con le valutazioni compiute in sede di cognizione e motivare specificamente ogni disaccordo
Riferimento al regime della continuazione tra reati (cumulo nei termini della continuazione) e ai relativi requisiti, richiamati dalla giurisprudenza per la valutazione degli indicatori della unitarietà del disegno criminoso
Delitto associativo mafioso menzionato tra i reati per i quali è stata discussa la riconducibilità al medesimo disegno criminoso; la valutazione della continuità tra reati associativi e altri delitti richiede analisi degli elementi sintomatici di unità di disegno
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può valutare liberamente la richiesta di riconoscimento della continuazione, ma non può ignorare le valutazioni già compiute in sede di cognizione: se esistono pronunce cognitive che hanno riconosciuto la continuazione per alcuni fatti, il giudice dell'esecuzione deve confrontarsi esplicitamente con quelle decisioni
- La negazione della continuazione in sede esecutiva, quando in contrasto con la valutazione cognitiva, richiede una motivazione specifica e circostanziata che spieghi perché i fatti omogenei non possono essere ricondotti al medesimo disegno criminoso
- Per riconoscere la continuazione occorre valutare indicatori concreti: omogeneità dei beni giuridici protetti, contiguità spazio-temporale, causalità, modalità della condotta, sistematicità e programmazione di vita criminale, e la prova che i reati successivi fossero pianificati almeno nelle linee essenziali al momento del primo fatto
- Il decorso del tempo è un elemento significativo: più ampio è l'intervallo temporale tra i reati, più improbabile risulta che esistesse una programmazione unitaria, salvo la presenza di altri indici che attestino il contrario
- Se in sede di cognizione alcuni reati sono stati già uniti per continuazione, fatti successivi commessi nello stesso contesto spazio-temporale e omogenei rispetto a quelli già riconosciuti richiedono un esame motivato che giustifichi l'eventuale esclusione dal vincolo
- In casi simili il rimedio della Cassazione può essere l'annullamento e il rinvio per consentire al giudice dell'esecuzione un nuovo e più approfondito esame alla luce delle pronunce di cognizione
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