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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05651/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, definendolo de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando la non escludibilità di profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP che, all'esito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., gli ha applicato la pena concordata per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in lieve entità. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione all'art. 545-bis c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice avrebbe dovuto applicare o comunque prospettare la conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la disciplina dell'art. 545-bis c.p.p. opera nel giudizio ordinario e non nel patteggiamento; inoltre, nel caso concreto, la sostituzione della pena non era stata oggetto dell'accordo tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma richiamata come base del giudizio di patteggiamento che ha definito il procedimento con applicazione della pena concordata.

  • art. 545-bis c.p.p.

    La previsione dell'avviso sulla possibile conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva si applica al giudizio ordinario e non al patteggiamento; nel patteggiamento il giudice può disporre una pena sostitutiva solo se essa sia stata oggetto dell'accordo.

  • art. 20-bis c.p.

    Richiamato quale disposizione sulle pene sostitutive, applicabili nel patteggiamento solo se comprese nell'accordo.

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamato quale disciplina delle pene sostitutive, utilizzabile nel patteggiamento solo se pattuita dalle parti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Base per la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso.

Massime di principio

  • L'avviso previsto dall'art. 545-bis c.p.p. sulla possibile conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva non si applica al procedimento definito con patteggiamento, ma riguarda il giudizio ordinario.
  • Nel patteggiamento il giudice può applicare pene sostitutive solo se la loro sostituzione è stata espressamente oggetto dell'accordo tra le parti; in difetto, non può introdurle d'ufficio.
  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso che pretenda l'applicazione dell'art. 545-bis c.p.p. al patteggiamento in assenza di un accordo sulla pena sostitutiva.
  • Quando il ricorso è manifestamente infondato, la Corte può dichiararlo inammissibile de plano e condannare il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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