Cassazione Penale, Sentenza n. 33216/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, amministratore unico di una società poi dichiarata fallita, era stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale, poiché avrebbe distratto attività aziendali per complessivi euro 171.571,20 e avrebbe tenuto libri e scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e degli affari sociali. La Corte di appello aveva confermato la condanna. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato l'erronea applicazione della legge penale, contestando l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., in assenza di un'espressa contestazione, e sostenendo che tale aggravante non fosse applicabile perché i diversi fatti di bancarotta si riferivano allo stesso fallimento. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alle attenuanti generiche, lamentando che la Corte di appello non avesse esaminato la richiesta di riconoscerle come prevalenti sull'aggravante contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo. Ha affermato che, quando sono contestati più fatti di bancarotta, il riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. è implicitamente contenuto nella contestazione della pluralità dei reati, sicché non è necessaria una contestazione espressa. Ha inoltre confermato che l'aggravante si applica quando la pluralità di fatti di bancarotta riguarda la medesima procedura concorsuale, mentre la continuazione trova applicazione in caso di reati di bancarotta relativi a procedure concorsuali diverse. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte di appello aveva omesso di esaminare la specifica richiesta di riconoscere le attenuanti generiche come prevalenti sull'aggravante. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio, limitatamente al giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto, ad altra sezione della Corte di appello di Bari; il ricorso è stato rigettato nel resto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva nella motivazione.
art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.
La circostanza aggravante è implicitamente contestata quando l'accusa descrive una pluralità di fatti di bancarotta; si applica quando tali fatti sono riferiti alla stessa procedura concorsuale.
La mancata contestazione espressa dell'aggravante non determina violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando gli elementi dell'aggravante risultano dalla contestazione della pluralità dei fatti.
La richiesta di riconoscere le attenuanti generiche con un determinato esito nel bilanciamento deve essere esaminata e motivata dal giudice.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Integra vizio di motivazione l'omessa risposta a uno specifico motivo di impugnazione relativo al bilanciamento tra circostanze.
Massime di principio
- Quando a un imputato sono contestati più fatti di bancarotta nell'ambito della medesima procedura concorsuale, la circostanza aggravante prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. è implicitamente ricavabile dalla contestazione della pluralità dei reati e non richiede una formulazione espressa, purché l'imputato sia posto in condizione di comprendere l'accusa e di esercitare il diritto di difesa.
- La cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., costituisce una disciplina speciale più favorevole per la determinazione della pena in caso di pluralità di fatti di bancarotta riferiti alla stessa procedura concorsuale; per fatti relativi a procedure concorsuali diverse può trovare applicazione l'istituto generale della continuazione.
- La Corte di appello incorre nel vizio di mancanza di motivazione quando omette di esaminare una specifica richiesta difensiva relativa al riconoscimento delle attenuanti generiche e al loro giudizio di prevalenza o equivalenza rispetto a un'aggravante.
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