Cassazione Penale, Sentenza n. 17076/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere contestando: 1) l'insussistenza della provvista indiziaria nei suoi confronti e la mancata certa identificazione del dolo come concorrente, sostenendo che la sua condotta fosse mera intermediazione non riconducibile al metodo mafioso (richiamando la parentela con il Rea e la disponibilità di un telefono come non probatori); 2) l'assenza dei presupposti per la custodia (pericolo di reiterazione), in particolare per l'incensuratezza, la mancanza di pregressi pendenti, il trasferimento del Rea e il decorso del tempo, nonché la presunta idoneità di misure meno afflittive ai sensi dell'art. 275 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato e generico. Ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo se si denunciano violazioni specifiche di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non una diversa valutazione dei fatti. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito ampia, logica e argomentata motivazione sugli elementi indizianti: modalità di identificazione del Laurato, rilevanza della sua incensuratezza per il clan, rapporto familiare con Rea funzionale ai contatti, ricostruzione di molteplici conversazioni mediate dal ricorrente e uso di strumenti a sua disposizione, correlazione con le azioni estorsive confermate dalle dichiarazioni delle vittime. Ha altresì ritenuto legittima l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e congrua la valutazione prognostica del pericolo di reiterazione, data la natura organizzata e professionale dei reati. Conseguentemente il ricorso è stato respinto (inammissibile), il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, con gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante "di metodo mafioso" in relazione alle modalità organizzate delle estorsioni e alla funzione del ricorrente come tramite, avvalorata da elementi indiziari e dichiarazioni delle vittime
Richiamata la presunzione relativa di adeguatezza delle esigenze cautelari in presenza di gravi indizi; il Tribunale ha motivato la necessità della custodia anche in relazione a tale presunzione
Applicato il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione: la valutazione è prognostica e tiene conto di modalità, personalità e contesto socio-ambientale
art. 275 e 275-bis cod. proc. pen.
Esaminata la possibilità di misure meno afflittive; il Tribunale ha ritenuto tali misure inidonee per via della struttura organizzata e della natura non occasionale dei reati
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamata nella valutazione delle esigenze cautelari (riferimento alle norme generali sulle misure cautelari e loro bilanciamento)
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposto l'adempimento di cancelleria per comunicazioni alla Cassa delle ammende a seguito della condanna pecuniaria
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammissibile solo se mira a violazioni specifiche di legge o manifesta illogicità della motivazione; non è luogo per rinnovare la valutazione dei fatti.
- La valutazione dei gravi indizi può fondarsi su elementi indiziari coordinati (identificazioni, registrazioni/conversazioni, ruolo di tramite, dichiarazioni di vittime, rapporti familiari funzionali ai contatti) e non richiede necessariamente prove dirette.
- L'aggravante "di metodo mafioso" può essere desunta dalla complessità organizzativa, dall'uso del nome di un capo per intimidire e dall'integrazione strutturale tra autore materiale e vertice dell'associazione.
- Per rimuovere la presunzione di necessità della custodia cautelare il difensore deve fornire elementi concreti che dimostrino il venir meno del pericolo di reiterazione (es. distacco concreto e documentabile dall'ambiente criminale), non vaghe o generiche argomentazioni basate su fatti estranei alla volontà dell'imputato.
- La valutazione del pericolo di reiterazione è prognostica: il giudice tiene conto della natura non occasionale dei reati, della professionalità criminale degli autori e del contesto socio-ambientale; il mero decorso del tempo o il trasferimento di terzi non è di per sé risolutivo.
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