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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17076/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere contestando: 1) l'insussistenza della provvista indiziaria nei suoi confronti e la mancata certa identificazione del dolo come concorrente, sostenendo che la sua condotta fosse mera intermediazione non riconducibile al metodo mafioso (richiamando la parentela con il Rea e la disponibilità di un telefono come non probatori); 2) l'assenza dei presupposti per la custodia (pericolo di reiterazione), in particolare per l'incensuratezza, la mancanza di pregressi pendenti, il trasferimento del Rea e il decorso del tempo, nonché la presunta idoneità di misure meno afflittive ai sensi dell'art. 275 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato e generico. Ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo se si denunciano violazioni specifiche di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non una diversa valutazione dei fatti. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito ampia, logica e argomentata motivazione sugli elementi indizianti: modalità di identificazione del Laurato, rilevanza della sua incensuratezza per il clan, rapporto familiare con Rea funzionale ai contatti, ricostruzione di molteplici conversazioni mediate dal ricorrente e uso di strumenti a sua disposizione, correlazione con le azioni estorsive confermate dalle dichiarazioni delle vittime. Ha altresì ritenuto legittima l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e congrua la valutazione prognostica del pericolo di reiterazione, data la natura organizzata e professionale dei reati. Conseguentemente il ricorso è stato respinto (inammissibile), il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, con gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante "di metodo mafioso" in relazione alle modalità organizzate delle estorsioni e alla funzione del ricorrente come tramite, avvalorata da elementi indiziari e dichiarazioni delle vittime

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamata la presunzione relativa di adeguatezza delle esigenze cautelari in presenza di gravi indizi; il Tribunale ha motivato la necessità della custodia anche in relazione a tale presunzione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Applicato il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione: la valutazione è prognostica e tiene conto di modalità, personalità e contesto socio-ambientale

  • art. 275 e 275-bis cod. proc. pen.

    Esaminata la possibilità di misure meno afflittive; il Tribunale ha ritenuto tali misure inidonee per via della struttura organizzata e della natura non occasionale dei reati

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamata nella valutazione delle esigenze cautelari (riferimento alle norme generali sulle misure cautelari e loro bilanciamento)

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposto l'adempimento di cancelleria per comunicazioni alla Cassa delle ammende a seguito della condanna pecuniaria

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammissibile solo se mira a violazioni specifiche di legge o manifesta illogicità della motivazione; non è luogo per rinnovare la valutazione dei fatti.
  • La valutazione dei gravi indizi può fondarsi su elementi indiziari coordinati (identificazioni, registrazioni/conversazioni, ruolo di tramite, dichiarazioni di vittime, rapporti familiari funzionali ai contatti) e non richiede necessariamente prove dirette.
  • L'aggravante "di metodo mafioso" può essere desunta dalla complessità organizzativa, dall'uso del nome di un capo per intimidire e dall'integrazione strutturale tra autore materiale e vertice dell'associazione.
  • Per rimuovere la presunzione di necessità della custodia cautelare il difensore deve fornire elementi concreti che dimostrino il venir meno del pericolo di reiterazione (es. distacco concreto e documentabile dall'ambiente criminale), non vaghe o generiche argomentazioni basate su fatti estranei alla volontà dell'imputato.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione è prognostica: il giudice tiene conto della natura non occasionale dei reati, della professionalità criminale degli autori e del contesto socio-ambientale; il mero decorso del tempo o il trasferimento di terzi non è di per sé risolutivo.

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