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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 123/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva: 1) riformato la sentenza di primo grado assolvendo l'imputato per il capo A (estorsione semplice) e condannandolo in appello per tale reato senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale; 2) confermato la condanna per il capo B (lesioni) con applicazione della circostanza aggravante ex art. 7 L.203/1991 (oggi art. 416 bis 1 c.p.); i motivi contestavano (i) violazione dell'art. 603 c.p.p. e dell'art. 6 CEDU per mancata rinnovazione dell'istruttoria e per diversa valutazione dell'attendibilità dei testi, (ii) insufficiente valutazione circa la liceità del credito vantato dall'imputato (distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni), (iii) errata configurazione della circostanza aggravante di metodo mafioso, errata valutazione della gravità delle lesioni, mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione e vizi nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato con rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo A (estorsione) per mancata rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.; ha inoltre ritenuto fondate le censure circa la sussistenza della circostanza aggravante di tipo mafioso applicata al capo B (art. 416 bis 1 c.p.) e ha annullato la sentenza relativamente a tale punto con rinvio. Per il resto il ricorso è stato respinto: la condanna per le lesioni è stata considerata sufficientemente fondata e non viziata nelle parti non annullate. Le questioni relative a pena e circostanze attenuanti sono state assorbite o rinviate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il comma 3-bis (introdotto dalla L. 103/2017) disponendo che se l'appello del pubblico ministero riguarda valutazioni della prova dichiarativa e il giudice di appello intende riformare una sentenza di proscioglimento, deve rinnovare l'istruttoria dibattimentale. L'omissione ha determinato l'annullamento del capo A.

  • art. 6 Convenzione EDU

    Riferimento al diritto dell'imputato ad esaminare i testimoni a carico e all'esigenza di garantire un contraddittorio effettivo: parametro interpretativo per l'applicazione dell'art. 603 c.p.p. e per l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in caso di riforma dell'assoluzione basata su prova dichiarativa.

  • art. 629 cod. pen. e art. 628 cod. pen.

    Norme sostanziali relative al reato di estorsione (art. 629) e ai reati contro il patrimonio (art. 628): la Corte richiama la distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in relazione alla legittimità o meno della pretesa e all'elemento psicologico richiesto.

  • art. 7 legge n. 203/1991 (oggi art. 416 bis 1 cod. pen.)

    La Corte precisa che l'aggravante per metodo mafioso si configura solo se l'autore del reato ha agito avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis (forza di intimidazione dell'associazione e condizione di assoggettamento/omertà). L'applicazione dell'aggravante richiede che il collegamento e l'avvalimento siano effettivamente riscontrabili; la mancata verifica ha determinato l'annullamento limitato su tale punto.

  • art. 583 cod. pen. e artt. 110, 582 in relazione all'art. 576

    Norme relative al delitto di lesioni e alla concorrenza di reati: la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito sulla diretta causalità delle condotte e sulla gravità delle lesioni, salvo l'annullamento sull'aggravante mafiosa.

Massime di principio

  • Se il giudice d'appello intende riformare una sentenza di proscioglimento fondata su prove dichiarative, l'art. 603, comma 3-bis c.p.p. impone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; l'omissione è vizio insanabile che comporta annullamento e rinvio.
  • La Corte d'appello che riforma un'assoluzione senza rinnovare l'istruttoria deve fornire una 'motivazione rafforzata' che spieghi in modo puntuale perché la stessa prova dichiarativa assume un valore dimostrativo diverso rispetto al primo grado.
  • Nella distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni conta l'elemento soggettivo: per l'estorsione l'agente deve mirare a un profitto sapendo di non avere titolo legittimo; per l'esercizio arbitrario è rilevante la buona fede e la convinzione di poter esercitare un diritto.
  • L'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p. (metodo mafioso) richiede che l'autore del reato si sia avvalso delle condizioni di intimidazione derivanti da un'associazione mafiosa; non è sufficiente la mera eclatante modalità del fatto se manca il riferimento o l'avvalimento all'associazione.
  • Sul punto delle lesioni e delle attenuanti (es. provocazione), la Cassazione non riesamina ex novo le valutazioni di fatto del giudice di merito: può intervenire solo se sussistono vizi logici o giuridici nella motivazione.
  • Le censure relative a pena e circostanze attenuanti possono essere assorbite dall'annullamento di parti della decisione e devono, se necessario, essere riesaminate dal giudice del rinvio.

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