Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2908/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la parziale riforma operata dalla Corte d'appello di Firenze che li aveva comunque ritenuti responsabili di più fattispecie di bancarotta fraudolenta (patrimoniale, documentale e impropria da operazioni dolose) relative al fallimento della Società Toscana Costruzioni. Hanno articolato dodici motivi tra i quali: carenza di motivazione sull'attribuzione della qualità di amministratori di fatto; travisamento della prova e illogicità nella qualificazione come distrattiva della cessione del complesso "ex distillerie Bisso" (incentrando la questione sul prezzo e sull'accollo non liberatorio dei mutui); inutilizzabilità in sede penale della sentenza civile di revocatoria non irrevocabile; richiesta di rinnovazione istruttoria con perizia di stima del compendio immobiliare; contestazione della qualificazione come simulato del preliminare con Rina Taddei; doglianze relative ad altre distrazioni (incasso di acconti da Barletta, cessione del leasing auto); censure sull'affermazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale (insussistenza dell'elemento oggettivo e del dolo, o comunque riqualificazione come bancarotta semplice); contestazione della qualificazione come bancarotta impropria da operazioni dolose (mancanza del dolo e del nesso causale) e critiche al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi e confermato le condanne nei capi principali (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, altri capi di distrazione), ritenendo infondate le doglianze sulla qualifica di institore/amministratore di fatto, sulla natura distrattiva della cessione mediante accollo non liberatorio dei mutui e sulla inutilizzabilità della sentenza civile rispetto all'accertamento penale. Ha invece accolto parzialmente i ricorsi con riferimento a due profili: (i) ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo A4) (cessione del contratto di leasing/autovettura), perché la Corte territoriale non ha esaminato la documentazione che comprovava il subentro oneroso e il pagamento di euro 10.000; (ii) ha annullato la sentenza limitatamente al capo C) (bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose) per carenza di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico (dolo) e sul rigetto delle doglianze difensive che sostenevano la natura colposa delle operazioni. Per questi capi è disposto il rinvio ad altra Corte d'appello per nuovo esame. Per il resto i ricorsi sono stati respinti e le condanne confermate; eventuali questioni di quantificazione del danno possono essere valutate nel giudizio di merito.

Norme richiamate

  • r.d. n. 267 del 1942, art. 219, comma 2, n.1

    Norma richiamata in relazione alla bancarotta fraudolenta aggravata applicata congiuntamente alle varie condotte; utilizzata per inquadrare l'aggravamento della fattispecie di bancarotta patrimoniale.

  • r.d. n. 267 del 1942, art. 216, comma 1, n.2

    Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie quando le scritture sono state tenute in modo da ostacolare o rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio/affari.

  • r.d. n. 267 del 1942, art. 217

    Norma sulla bancarotta semplice documentale: i ricorrenti chiedevano la riqualificazione, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come fraudolenta dovendo valutare anche l'elemento psicologico finalizzato a occultare distrazioni.

  • r.d. n. 267 del 1942, art. 220

    Richiamato riguardo alle pene applicabili agli institore: la responsabilità penale dell'institore è prevista in relazione a determinati illeciti di bancarotta.

  • r.d. n. 267 del 1942, art. 223, comma 2, n.2

    Norma citata rispetto alla bancarotta impropria da operazioni dolose; la Corte ha ritenuto carente la motivazione del giudice d'appello quanto all'elemento soggettivo (dolo) per questo capo, giustificando l'annullamento limitato.

  • r.d. n. 267 del 1942, art. 224

    Richiamata in relazione alla possibile riqualificazione in bancarotta semplice impropria; la Corte ha respinto la richiesta di riqualificazione per motivazione del giudice che ritenne il dolo provato.

  • cod. civ., art. 2204

    Stabilisce i poteri dell'institore nell'esercizio dell'impresa: la Corte ha sottolineato l'ampiezza dei poteri salvo limiti espressi in procura, giustificando la responsabilità del Ciucci come institore.

  • cod. civ., art. 2205

    Imposta oneri dell'institore in materia di tenuta delle scritture contabili; usata per affermare l'obbligo di contribuire alla regolare tenuta delle scritture e la responsabilità per la loro irregolarità.

  • cod. proc. pen., artt. 191 e 238-bis

    Richiamati dalla difesa per contestare l'utilizzabilità di un provvedimento civile non irrevocabile; la Corte ha ritenuto comunque irrilevante l'eventuale utilizzazione ai fini della qualificazione penale della cessione.

Massime di principio

  • La qualifica di institore o amministratore di diritto può essere sufficiente per la responsabilità penale in materia di bancarotta; non è sempre necessario provare la qualità di "amministratore di fatto" quando sussistono procure o nomine formali che attribuiscono poteri gestori.
  • La cessione di beni aziendali gravati da ipoteca mediante semplice accollo non liberatorio del mutuo può integrare bancarotta per distrazione: l'accollo non liberatorio non elimina la perdita patrimoniale per la società cedente.
  • La congruità del prezzo è rilevante soprattutto per la quantificazione del danno, ma non sempre elimina la natura distrattiva della cessione quando l'operazione comporti una 'perdita secca' per la società.
  • La bancarotta fraudolenta documentale può sussistere anche se gli organi fallimentari riescono a ricostruire i conti con sforzo: è rilevante l'effetto che la cattiva tenuta delle scritture ha sul diritto alla conoscenza documentata e giuridicamente utile delle vicende aziendali.
  • Contratti preliminari o atti apparentemente leciti (vendita di cosa futura/di cosa altrui) possono essere qualificati come simulati se emergono elementi che mostrano la loro funzione esclusiva di giustificazione contabile per la fuoriuscita di denaro dal patrimonio societario.
  • Per estinguere un'accusa relativa alla cessione di un contratto di leasing come atto distrattivo è essenziale produrre e far valutare la documentazione che prova il subentro oneroso e la contropartita; l'omissione di esame di tali documenti può determinare l'annullamento parziale della sentenza.
  • Quando in giudizio di appello la Corte non fornisce una motivazione adeguata sull'elemento soggettivo (dolo) di reati complessi come la bancarotta impropria da operazioni dolose, il giudizio di legittimità può annullare con rinvio per colmare tale carenza.
  • La valutazione economica (perizia di stima) può essere importante per quantificare il danno ma non è necessariamente indispensabile per accertare la natura distrattiva dell'operazione se gli elementi fattuali indicano una perdita patrimoniale collegata all'accollo non liberatorio o ad altre modalità di sottrazione di beni/valori.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.