Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08337/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Milano con tre censure principali: (1) errore di applicazione della legge penale per presunta mancata e incompleta valutazione del compendio probatorio, con particolare riferimento al contratto di affitto d'azienda del 22/05/2020 e al mandato all'incasso dell'11/06/2020 stipulati anteriormente all'assunzione della carica di liquidatore, nonché alla natura della cessione dell'automezzo (se compresa nell'affitto d'azienda o vendita successiva); il ricorrente sosteneva che tali atti escludessero la sua responsabilità; (2) vizio di motivazione per aver la Corte territoriale sostanzialmente aderito alle conclusioni del primo grado senza compiere un autonomo esame critico e senza considerare documenti favorevoli al ricorrente; (3) contestazione della configurazione della aggravante dei "più fatti di bancarotta", della valutazione comparativa delle circostanze attenuanti/aggravanti e della determinazione della pena, sostenendo che non vi fosse pluralità di reati fallimentari e che le attenuanti generiche avrebbero dovuto prevalere.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché generici, assertivi e tesi a ottenere una rivalutazione delle prove (vietata in sede di legittimità), e ha ritenuto infondato il terzo motivo: ha confermato che esistono più fatti di bancarotta (bancarotta documentale e patrimoniale), autonomi tra loro e unificati ai soli fini sanzionatori ai sensi dell'art. 219, comma 2, n. 1 della legge fallimentare; ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la valutazione della Corte di appello circa la distrazione dell'automezzo (vendita e passaggio di proprietà avvenuti dopo l'assunzione della carica di liquidatore, con comportamento attivo del Gennari e mancato riversamento dei corrispettivi), la distrazione dei crediti mediante incassi sul conto di una mandataria (MI.SE. Consult s.r.l.) e la mancata tenuta delle scritture contabili relative al 2020-2021 imputabile al liquidatore. La pena è stata ritenuta correttamente determinata (pena base del minimo edittale applicata e poi ridotta per il rito abbreviato); il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare

    Stabilisce che più fatti di bancarotta, pur essendo autonimi (es. bancarotta documentale e patrimoniale), vengono unificati ai soli fini sanzionatori; applicazione confermata dalla Corte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 81 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina ordinaria della continuazione; la Corte richiama la particolarità della disciplina della continuazione nei reati fallimentari rispetto all'art. 81 c.p.

  • art. 33 legge fallimentare

    Norma richiamata in relazione alla relazione del curatore che documenta la gestione e la contabilità; la Corte ha ritenuto la relazione probatoria ai fini della ricostruzione dei fatti.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che si limiti a censure generiche o a chiedere una rivalutazione delle prove senza indicare specifiche violazioni di legge o travisamenti documentali è inammissibile.
  • Per contestare la responsabilità del liquidatore occorre provare in modo specifico che operazioni come affitti d'azienda o mandati erano anteriori e estranee alla sua gestione; l'onere di dettagliare e dimostrare tali elementi grava sul ricorrente in sede di legittimità.
  • La mancata tenuta o la sottrazione delle scritture contabili relative al periodo di reggenza del liquidatore può integrare la bancarotta documentale a carico dello stesso, anche se la contabilità precedente era regolare.
  • I delitti fallimentari di natura patrimoniale e documentale sono fattispecie autonome e, se coesistenti, possono dar luogo a più fatti di bancarotta unificati ai soli fini della determinazione della pena secondo le norme speciali (legge fallimentare).
  • Nelle impugnazioni è fondamentale indicare con precisione quali atti probatori la corte avrebbe ignorato o travisato: la mera affermazione che la Corte non abbia letto "le carte" è insufficiente.
  • La scelta del rito abbreviato comporta uno sconto di pena (riduzione del trattamento sanzionatorio) che incide sulla determinazione definitiva della pena.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.