Cassazione Civile, Ordinanza n. 00136/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce da due cessioni di ramo d'azienda successive: una tra la società poi fallita e una società intermedia, e una ulteriore tra quest'ultima e un'altra società. Il tribunale aveva dichiarato inefficaci le cessioni ai sensi dell'art. 67 l.fall. e aveva ordinato la restituzione di alcuni certificati qualificanti dell'azienda. In appello, il fallimento aveva chiesto la condanna della cessionaria al pagamento dell'equivalente monetario del ramo d'azienda, poiché la restituzione in natura era divenuta impossibile per la dispersione dei beni materiali e per il venir meno della stessa azienda come complesso organizzato. La Corte d'appello aveva accolto la domanda e liquidato il valore in euro 95.000. In Cassazione la società ricorrente principale e la cessionaria ricorrente incidentale hanno dedotto: carenza di interesse del fallimento a proporre appello sulla domanda di equivalente; erronea applicazione dell'art. 67 l.fall., sostenendo che la fattispecie dovesse ricadere nel comma 1 e che, in ogni caso, dovesse detraersi il prezzo già pagato; violazione delle regole sulle spese di lite; e, nel solo ricorso incidentale, inammissibilità di nuove produzioni documentali in appello ex art. 345 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondate le censure sulla proponibilità della domanda di equivalente, affermando che nella revocatoria fallimentare l'oggetto è la reintegrazione della garanzia patrimoniale dei creditori e che, se la restituzione del bene è impossibile, può essere pronunciata anche d'ufficio la condanna al pagamento del suo valore, domanda proponibile anche in appello perché non nuova ma implicita nell'azione revocatoria. Ha inoltre escluso che, una volta accolta la revocatoria, il corrispettivo versato potesse essere compensato con crediti verso il fallito, richiamando il principio secondo cui la compensazione opera solo tra debiti e crediti derivanti da rapporti direttamente intercorsi con il fallito. Quanto alle spese, ha confermato il criterio unitario della soccombenza rispetto all'esito finale del giudizio, che impone la riforma anche del regolamento delle spese dei gradi precedenti quando l'appello venga accolto. Il motivo incidentale sulla nuova produzione documentale è stato dichiarato inammissibile perché generico e, soprattutto, perché la censura non risultava tempestivamente proposta in appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale delle due società ricorrenti, con ulteriore statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Nella revocatoria fallimentare l'azione mira alla reintegrazione della garanzia patrimoniale dei creditori; la domanda di condanna al pagamento dell'equivalente è compatibile con l'azione stessa e, in presenza di impossibilità della restituzione, può essere accolta.
Il fallimento aveva interesse a proporre appello per chiedere il pagamento per equivalente, poiché tale domanda è compresa nell'azione revocatoria e non è nuova.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge prospettati nei motivi di ricorso.
Il criterio della soccombenza va riferito unitariamente all'esito finale della lite e non si fraziona per singole fasi o gradi del giudizio; se l'appello riforma la decisione, il giudice deve rinnovare anche il regolamento delle spese dei gradi precedenti.
La censura sulle spese è stata disattesa perché la Corte d'appello si è conformata al principio di soccombenza unitario.
La doglianza sulla nuova produzione documentale è inammissibile se non sono indicati specificamente i documenti e la loro rilevanza e se la relativa eccezione non risulta tempestivamente formulata in appello.
La parte che non abbia tempestivamente dedotto la nullità/irregolarità nel grado di merito non può farla valere per la prima volta in cassazione, salvo ipotesi di rilievo officioso previsto dalla legge anche nei gradi successivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte delle ricorrenti soccombenti.
Massime di principio
- Nella revocatoria fallimentare l'interesse tutelato non è la restituzione materiale del singolo bene, ma la reintegrazione della garanzia patrimoniale dei creditori; perciò, se la restituzione in natura è impossibile, il giudice può condannare al pagamento dell'equivalente monetario anche d'ufficio.
- La domanda di condanna per equivalente, quando collegata all'azione revocatoria, non integra domanda nuova se proposta in appello, perché è già implicita nel petitum sostanziale dell'azione di inefficacia.
- L'eventuale somma corrisposta dall'acquirente del bene revocato non può essere automaticamente compensata con crediti vantati verso il fallito, essendo la compensazione ammessa solo tra crediti e debiti derivanti da rapporti direttamente intercorsi con il fallito.
- Ai fini delle spese di lite, la soccombenza va valutata in modo unitario sull'esito finale della controversia e non per singoli gradi o fasi; la riforma, anche parziale, della decisione impone il riesame del regolamento delle spese complessive.
- Le censure in cassazione su pretesi vizi processuali, come l'inammissibilità di produzioni documentali, devono essere specifiche e precedute dalla tempestiva deduzione nel grado di merito, altrimenti risultano inammissibili.
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