Cassazione Penale, Ordinanza n. 04917/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. In origine era stato ritenuto colpevole del reato di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, per avere detenuto e trasportato hashish e marijuana in Palermo il 15 dicembre 2022, con condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, oltre ai benefici della sospensione condizionale e della non menzione. I motivi di ricorso, trattati congiuntamente, denunciavano vizio di motivazione e violazione di legge sulla conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e contestando la ricostruzione della finalità di spaccio. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano in realtà censure di merito, volte a una rivalutazione delle fonti di prova e prive di specifica indicazione di travisamenti processuali; ha quindi ritenuto che la sentenza impugnata avesse logicamente e adeguatamente fondato la destinazione a terzi della droga sulla base di un compendio indiziario grave, preciso e concordante.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non fossero ammissibili in sede di legittimità perché dirette a contestare apprezzamenti di fatto già vagliati dai giudici di merito e a sollecitare una nuova valutazione delle prove. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata era razionale e conforme ai criteri giurisprudenziali sulla prova della finalità di spaccio, valorizzando la quantità e varietà della sostanza, il frazionamento in involucri, e altri indici sintomatici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., come aumentato dalla disciplina richiamata dalla Corte.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
comma 1-bis, lettera a), ultimo periodo
La finalità di spaccio può essere desunta da indici sintomatici oggettivi; non occorre la contemporanea presenza di tutti gli indici elaborati dalla legge e dalla giurisprudenza, essendo la valutazione affidata al giudice di merito.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La prova della destinazione a terzi della sostanza stupefacente può essere ricavata da un insieme di indici sintomatici, quali quantità, varietà, frazionamento, modalità di custodia, contesto del rinvenimento e altri elementi concreti; non è necessario che tutti gli indici siano presenti congiuntamente.
- La valutazione circa la finalità di spaccio integra un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del materiale probatorio o in una diversa lettura dei fatti già esaminati dai giudici di merito, salvo che siano specificamente dedotti travisamenti delle emergenze processuali.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, l'imputato sopporta le spese processuali e può essere condannato al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p., come eventualmente incrementati dalla disciplina speciale.
Come è indicizzato
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