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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18942/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo alla pena di mesi due di reclusione per il reato di minaccia grave. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità penale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non rispettoso dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.: a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta, il ricorso non indicava in modo specifico gli elementi posti a base della censura e non consentiva di individuare i rilievi mossi alla decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    "privo dei requisiti prescritti"

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e determinati; la mancanza di specificità rende la censura inammissibile quando non consente di comprendere gli effettivi rilievi contro la motivazione impugnata.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura di violazione di legge o vizio di motivazione deve essere specifica e autosufficiente nei suoi snodi essenziali; la mera enunciazione di formule generiche non consente il controllo di legittimità.
  • Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente coerente, il ricorso che non indichi puntualmente gli elementi di fatto o di diritto controversi è inammissibile per indeterminatezza.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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