Cassazione Civile, Ordinanza n. 12498/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal transito di un dipendente già alle dipendenze di ANAS S.p.A., addetto all'I.V.C.A. con mansioni di assistente tecnico-area operativa, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a decorrere dall'1 ottobre 2012. La Corte d'appello aveva riconosciuto al lavoratore il diritto, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.l. n. 98/2011, a mantenere nell'assegno stipendiale le voci del premio di produzione e dell'indennità di rischio già percepite presso il precedente datore di lavoro, ritenendole voci fisse e continuative, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive e alla restituzione di quanto trattenuto indebitamente. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.l. n. 98/2011, dell'art. 4, comma 3, del d.m. di attuazione e dell'art. 77, punto 2, del CCNL ANAS 2002/2005. In sintesi, ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe errato nell'ancorare la natura fissa e continuativa delle voci alla loro percezione al momento del trasferimento, mentre avrebbe dovuto attribuire rilievo alla qualificazione data dalla contrattazione collettiva; ha inoltre osservato che il premio di produzione sarebbe già remunerato da un apposito fondo presso il Ministero e che, per loro natura, produttività e rischio sono elementi variabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo del Ministero e ha confermato la decisione di merito, richiamando un orientamento già consolidato in precedenti conformi. La Corte ha chiarito che, ai fini dell'art. 36, comma 5, del d.l. n. 98/2011, la nozione di voci 'fisse e continuative' non coincide necessariamente con la qualificazione formale nel contratto collettivo come parte della retribuzione fissa o variabile, né con il solo dato della percezione al momento del trasferimento. Occorre invece verificare se, in relazione alla concreta posizione del dipendente e alla disciplina collettiva applicabile, l'emolumento sia stabilmente e continuativamente corrisposto. Nel caso esaminato, premio di produzione e indennità di rischio erano stati correttamente considerati computabili nell'assegno personale, mentre non è stata oggetto di censura decisiva la questione della polizza sanitaria, già esclusa dalla Corte territoriale. Il Ministero è stato condannato alle spese in favore del controricorrente; nulla è stato disposto per l'intimata società ANAS, che non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011
"il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento"
La disposizione speciale tutela il personale trasferito conservando le voci retributive fisse e continuative già percepite, anche se formalmente collocate nel trattamento accessorio, per evitare una reformatio in peius del trattamento economico.
La distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio è richiamata come criterio sistematico: il primo remunera la prestazione base, il secondo si collega a performance, organizzazione o attività disagiate/pericolose.
art. 45, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
Le voci accessorie possono riguardare anche attività particolarmente disagiate, pericolose o dannose per la salute; la loro eventuale fissità e continuità non le esclude automaticamente dalla tutela prevista per il personale trasferito.
art. 77 CCNL ANAS S.p.a. 2002/2005
La contrapposizione tra retribuzione fissa e retribuzione variabile non è decisiva da sola; occorre verificare la concreta natura continuativa dell'emolumento nella posizione del dipendente.
art. 91 CCNL ANAS 2002/2005
Il premio di produzione era erogato in misura fissa, con esclusione solo dei periodi di malattia, e ciò ha contribuito a qualificarlo come voce fissa e continuativa ai fini dell'assegno.
art. 88 CCNL ANAS 2002/2005
L'indennità di rischio risultava corrisposta in misura fissa e continuativa per ogni giorno di presenza in ufficio, con conseguente computabilità nell'assegno personale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro formale del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti di soggetti istituzionalmente esonerati dal materiale versamento per il sistema della prenotazione a debito.
Cass. S.U. n. 4315/2020
Richiamata solo per affermare che non deve darsi atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato nei casi di esonero istituzionale dal versamento.
Massime di principio
- Nel passaggio di personale tra amministrazioni o enti, la tutela dell'assegno personale non dipende in via esclusiva dalla qualificazione formale della voce retributiva nel contratto collettivo, ma dalla verifica concreta della sua effettiva fissità e continuità in rapporto alla posizione del dipendente.
- Una voce del trattamento accessorio può essere considerata 'fissa e continuativa' ai fini della conservazione nel passaggio solo se è stabilmente corrisposta, non essendo decisivo che essa sia collocata nominalmente tra le componenti fisse o variabili della retribuzione.
- Per escludere o includere un emolumento nell'assegno conservato occorre un accertamento in concreto della natura e della modalità di corresponsione della singola voce, alla luce della disciplina collettiva e della situazione lavorativa specifica.
- L'assegno riassorbibile previsto per il personale trasferito è compatibile con il principio di applicazione del trattamento economico dell'amministrazione di destinazione, poiché serve proprio a evitare una diminuzione retributiva immediata e a ristabilire nel tempo la parità di trattamento.
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