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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49537/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello contestandone in massima parte la valutazione delle prove (riconoscimenti della persona offesa, riconoscimenti fotografici, analisi di tabulati e intercettazioni, riscontri sui mozziconi di sigaretta, geolocalizzazioni e uso di autovetture), l'insufficienza o contraddittorietà delle prove a carico, la mancata descrizione/ritrovamento di armi, la violazione del principio della non ritrattazione delle dichiarazioni della persona offesa, errori nel travisamento degli atti e delle testimonianze, la mancata concessione delle attenuanti generiche e questioni di quantificazione della pena e aumenti in continuazione. Alcuni sollevavano anche eccezioni procedurali circa la modalità di trattazione dell'appello (udienza scritta vs pubblica).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il motivo principale è la natura essenzialmente fattuale delle censure: i ricorrenti chiedevano una rivalutazione del compendio probatorio, cosa non consentita in sede di legittimità. Inoltre si è applicata la regola della "doppia conforme" (conferma in primo e secondo grado) che limita l'accesso alla Cassazione per deduzioni di travisamento della prova salvo specifiche condizioni non ravvisate. Sono state respinte le censure relative alla carenza probatoria, alle intercettazioni, ai tabulati, ai riconoscimenti e alla dosimetria della pena ritenuta adeguatamente motivata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese a favore della parte civile e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende in base all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 cod.proc.pen., 2° comma

    art. 192, 2° comma cod.proc.pen.

    richiama il principio della valutazione degli indizi: la Cassazione osserva che la censura sulla insufficienza degli indizi è di natura fattuale e non idonea a riformare la valutazione del giudice di merito salvo specifiche ipotesi di travisamento

  • art. 530 cod.proc.pen., comma 2

    art. 530, comma 2 cod.proc.pen.

    norma richiamata come parametro di valutazione dell'insufficienza delle prove; la Corte ritiene che non sia stata dimostrata la violazione dei limiti di sufficienza della prova nella prospettazione dei ricorrenti

  • art. 62-bis cod.pen.

    norma sulle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che la valutazione comparativa tra aggravanti e attenuanti non sia meramente arbitraria e che la decisione di equivalenza sia adeguatamente motivata

  • art. 99 cod.pen.

    norma sulla recidiva; richiamata nella contestazione sulla prevalenza tra recidiva e attenuanti, la Corte ha ritenuto corretta la scelta del giudice di merito

  • art. 81 cod.pen.

    disciplina dell'aumento in caso di continuazione: la Corte ha giudicato generica la censura sull'eccessività degli aumenti e sufficiente la motivazione del giudice di merito

  • art. 114 cod.pen.

    norma sul concorso di persone nel reato: evocata dai difensori come strumento per una diversa dosimetria della pena, la Corte ha rilevato che tale questione non è stata adeguatamente dedotta in appello o non giustifica la cassazione

  • art. 616 cod.proc.pen.

    norma che consente alla Cassazione di condannare al pagamento delle spese del procedimento e alla Cassa delle ammende chi propone ricorsi inammissibili; applicata per liquidare la sanzione di euro 3.000,00

  • D.L. 23/7/2021 n.105, convertito in legge n.126/2021 (art.2 e art.7 comma 2)

    art. 2 D.L. 105/2021 convertito, e art. 7 comma 2 punto relativo all'esclusione dell'udienza scritta per determinate date

    richiamato per chiarire che l'udienza del 16/9/2021 doveva tenersi in presenza (non in trattazione scritta) per effetto delle esenzioni temporanee previste; pertanto nessuna illegittimità procedurale riguardo alla modalità dell'udienza

  • giurisprudenza Cassazione sul principio della "doppia conforme"

    ex plurimis Cass. sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi; Sez. 1, n. 24667/2007, Musumeci

    la dottrina giurisprudenziale è richiamata per spiegare che, quando primo e secondo grado concordano, la Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio se non quando emerga che l'appello ha introdotto o valutato elementi non esaminati in primo grado o vi sia travisamento specificamente dedotto

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non è sede per una rivalutazione globale e meramente fattuale delle prove: i motivi che chiedono la diversa valutazione degli elementi probatori sono, di regola, inammissibili.
  • In presenza di una "doppia conforme" (conferma della sentenza di primo grado da parte dell'appello), la possibilità di ottenere la cassazione per travisamento della prova è molto limitata: occorre dimostrare specificamente che l'appello ha valorizzato atti o elementi nuovi non esaminati in primo grado o che vi sia stato un palese errore di diritto o motivazione.
  • Le doglianze relative alla mancata acquisizione materiale di prove (es. assenza di sequestro arma) devono essere collegate a un errore giuridico nella valutazione probatoria o a una violazione procedurale specifica per risultare idonee alla cassazione.
  • Questioni di dosimetria della pena e comparazione tra aggravanti e attenuanti sono sindacabili in Cassazione solo se emerge un ragionamento illogico o arbitrario del giudice di merito; contestazioni meramente generiche sulla quantificazione della pena sono inammissibili.
  • Per eccezioni procedurali relative alla modalità di trattazione dell'udienza (es. trattazione scritta vs pubblica) occorre richiamare norme e fatti temporali precisi; la violazione deve essere dimostrata come effettiva e non meramente prospettata.
  • Per impugnare efficacemente decisioni fondate su intercettazioni, tabulati o accertamenti tecnici è necessario illustrare errori di diritto nella loro valutazione o vizi procedurali nell'acquisizione, non la sola rimostranza che le prove siano 'insufficienti' senza argomentazioni di diritto.

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