Cassazione Penale, Ordinanza n. 23321/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la sua responsabilità per truffa. Deduce un vizio di illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della prova posta a base dell'affermazione di responsabilità. La doglianza, però, viene ritenuta dalla Corte di cassazione meramente reiterativa di questioni già prospettate in appello e già puntualmente disattese, oltre che manifestamente infondata perché indirizzata contro una motivazione che, invece, contiene specifici elementi indiziari: in particolare, l'apertura di un conto corrente a lei intestato mediante utilizzo della propria carta d'identità e la riconducibilità a lei del conto sul quale era confluito il prezzo versato dall'acquirente per il bene oggetto del fittizio annuncio di vendita.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice del reato di truffa, rispetto al quale la motivazione d'appello è ritenuta logica e coerente nella ricostruzione degli elementi di responsabilità.
Presumibilmente applicato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che si risolva nella mera riproposizione di doglianze già dedotte in appello e già specificamente confutate dal giudice di merito.
- Il vizio di illogicità della motivazione non può essere utilmente dedotto se la censura non si confronta con gli effettivi passaggi argomentativi della sentenza impugnata e si limita a prospettare vizi non emergenti dal testo motivazionale.
- Ai fini della conferma della responsabilità per truffa, possono assumere rilievo indiziari specifici la titolarità di un conto corrente utilizzato per ricevere il denaro e l'impiego di documenti personali per attivarne l'apertura, quando tali elementi si inseriscano nel quadro della predisposizione fraudolenta dell'operazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alle spese processuali e al versamento della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.
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