Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33838/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (operatore scommesse)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla società ricorrente un avviso di accertamento per l'anno 2010, contestandole, in qualità di coobbligata in solido con un centro di trasmissione dati, il pagamento dell'imposta unica sulle scommesse, oltre interessi e sanzioni. La società aveva impugnato l'atto deducendo: la nullità per mancata traduzione in inglese dell'avviso; l'insussistenza dei presupposti soggettivi e territoriali del tributo; l'illegittimità delle norme interne rispetto al diritto unionale e costituzionale; l'inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. In cassazione ha riproposto, oltre a questioni pregiudiziali sulla trattazione camerale ex art. 27 d.l. 137/2020 e sulla compatibilità eurounitaria della disciplina, censure sulla soggettività passiva dell'imposta, sulla territorialità, sulla discriminazione rispetto agli operatori esteri, sull'asserita natura assimilabile a imposta sul volume d'affari e, soprattutto, sull'esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo pregiudiziale relativo alla trattazione dell'udienza ex art. 27 d.l. 137/2020 e infondato il motivo sulla mancata traduzione dell'avviso. Ha poi respinto tutte le censure di merito sulla debenza dell'imposta unica, ritenendo già risolte le questioni dalla giurisprudenza costituzionale, unionale e di legittimità, che conferma la soggettività passiva del bookmaker estero e la legittimità del prelievo anche per attività svolte tramite intermediari in Italia. Ha invece accolto il sesto motivo limitatamente alle sanzioni, riconoscendo per l'annualità 2010 una condizione di obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante mediante intermediari senza concessione. Ne consegue cassazione con rinvio per il solo profilo delle sanzioni, mentre resta ferma la debenza dell'imposta.

Norme richiamate

  • art. 27 d.l. 137/2020

    fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19

    consente, in via alternativa alla discussione da remoto, la decisione delle controversie tributarie sulla base degli atti salvo istanza di discussione; il mancato uso del meccanismo processuale esclude l'interesse a sollevare questione di legittimità costituzionale in modo generico.

  • art. 7 L. 212/2000

    non impone, nel caso esaminato, la traduzione in lingua inglese dell'avviso di accertamento; la doglianza è infondata se non si dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • art. 3 d.lgs. 504/1998

    secondo l'interpretazione autentica richiamata dalla Corte, soggetto passivo dell'imposta unica è chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi e anche senza concessione; la norma si applica anche ai bookmaker esteri che operano tramite intermediari in Italia.

  • art. 1, comma 66, l. 220/2010

    ha natura interpretativa; esplicita che l'imposta unica è dovuta anche in assenza o inefficacia della concessione e che chi gestisce scommesse per conto proprio o di terzi è soggetto passivo, con solidarietà del mandante per imposta e sanzioni.

  • art. 56 TFUE

    non osta alla normativa italiana sull'imposta unica sulle scommesse, perché essa si applica senza discriminazioni a operatori nazionali ed esteri che gestiscono scommesse raccolte in Italia.

  • art. 57 TFUE

    richiamato insieme all'art. 56 TFUE nelle censure della ricorrente, ma ritenuto non idoneo a infirmare la disciplina interna alla luce della giurisprudenza UE già intervenuta.

  • art. 52 TFUE

    invocato per il vaglio della compatibilità europea, ma la Corte esclude la necessità di ulteriori rinvii pregiudiziali perché la questione è già stata definita dalla Corte di giustizia.

  • art. 267 TFUE

    non occorre disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia poiché il quadro interpretativo unionale è già definito.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse che non abbiano il carattere di imposta sul volume d'affari.

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    richiamato ai fini dell'esimente delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

  • art. 5, comma 1, L. 472/1997

    richiamato nel motivo sulle sanzioni, ma la Corte valorizza soprattutto l'obiettiva incertezza normativa come causa di esclusione della punibilità amministrativa.

  • art. 6, comma 2, L. 472/1997

    l'obiettiva incertezza normativa esclude l'applicazione delle sanzioni; nel caso concreto la incertezza sussisteva per l'annualità 2010.

  • art. 10, comma 4, L. 212/2000

    richiamato a sostegno dell'esimente da sanzioni per obiettiva incertezza, accolta nei limiti dell'annualità in esame.

  • art. 111 Cost.

    invocato per contestare la trattazione camerale senza presenza dei difensori, ma la Corte ritiene il motivo inammissibile.

  • art. 24 Cost.

    richiamato per la lamentata lesione del diritto di difesa, esclusa perché non è stato attivato il meccanismo processuale previsto dall'art. 27 d.l. 137/2020.

  • art. 6 CEDU

    richiamato insieme alle norme costituzionali sul giusto processo, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di interesse e genericità.

Massime di principio

  • In tema di processo tributario emergenziale, la parte che intenda insistere nella discussione orale deve attivare tempestivamente il meccanismo previsto dalla disciplina speciale; in mancanza, non può utilmente lamentare la violazione del contraddittorio o sollevare in modo generico questione di legittimità costituzionale.
  • La mancata traduzione in lingua straniera dell'atto impositivo non determina automaticamente nullità, se non è previsto da una norma specifica e se la parte ha comunque proposto una valida e tempestiva impugnazione, senza allegare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • L'imposta unica sulle scommesse colpisce l'attività di gestione e raccolta delle scommesse svolta in Italia, non il solo momento della conclusione del contratto; può quindi sussistere la soggettività passiva anche del bookmaker estero che operi tramite intermediari o CTD sul territorio nazionale.
  • La disciplina interpretativa del 2010 ha chiarito che, ai soli fini tributari, è soggetto passivo chi gestisce scommesse per conto proprio o di terzi anche in assenza di concessione, con responsabilità solidale del mandante quando l'attività è svolta per conto altrui.
  • Non sussiste discriminazione incompatibile con il diritto dell'Unione quando l'imposta si applica indistintamente agli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia, a prescindere dal luogo di stabilimento, e il tributo non ha natura di imposta sul volume d'affari ai sensi dell'art. 401 della direttiva IVA.
  • Per le sanzioni tributarie, l'obiettiva incertezza normativa va distinta dall'ignoranza soggettiva del diritto e può risultare dall'esistenza di dubbi interpretativi seri e obiettivi sulla soggettività passiva; in tal caso le sanzioni non sono applicabili per il periodo in cui l'incertezza permaneva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrimato del diritto dell'Unione europeaPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.