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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18698/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il docente, assunto con incarichi annuali di insegnamento della religione cattolica in forma reiterata dal 1993/1994 fino all'anno scolastico 2011/2012, ha chiesto la declaratoria del diritto all'assunzione a tempo indeterminato (sostenendo l'idoneità conseguita nel concorso 2004) e, in subordine, il risarcimento per la abusiva reiterazione di rapporti a termine. Il MIUR ha contestato la domanda sostenendo la legittimità del sistema speciale di reclutamento dei docenti di religione e che gli incarichi fossero su organico di fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del MIUR e confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto al docente il diritto al risarcimento per abusiva reiterazione dei contratti a termine (in primo grado liquidato in 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto). La Corte ha stabilito che: a) il rinnovo automatico degli incarichi annuali non è di per sé illecito nel regime speciale dei docenti di religione, ma diventa abuso quando il docente è mantenuto in servizio per oltre tre annualità senza l'indizione dei concorsi triennali previsti dalla legge; b) analoga configurazione di abuso si ha per utilizzazioni discontinue che complessivamente superino tre annualità; c) il rimedio non è la conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato (ostacolata dal principio concorsuale nel pubblico impiego), ma il risarcimento del cosiddetto danno eurounitario, da liquidare secondo i parametri di riferimento (art. 32, co. 5, L. 183/2010, poi art. 28 co.2 d.lgs. 81/2015) con un range indicativo tra 2,5 e 12 mensilità, salvo prova di maggior danno.

Norme richiamate

  • Legge 2 agosto 2002, n. 186 (L. 186/2003)

    per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d’intesa con l’ordinario diocesano competente per territorio

    Introduce il sistema speciale 70% ruolo / 30% posti a termine e la cadenza triennale dei concorsi per l'accesso ai ruoli; la mancata indizione dei concorsi triennali può integrare abuso nella reiterazione dei contratti a termine.

  • Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 309)

    l’insegnamento della religione cattolica è assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l’ordinario diocesano

    Stabilisce la durata annuale degli incarichi e giustifica la regola della conferma automatica dei contratti, che però non esclude la verifica di abuso ove manchino le misure concorsuali previste.

  • Legge 12 novembre 2010, n. 183 (art. 32, co. 5)

    misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto

    Fornisce il parametro utilizzato dalla giurisprudenza come riferimento per la liquidazione del danno presunto da abusiva reiterazione di contratti a termine (danno eurounitario).

  • Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 36, co. 5)

    la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione

    Esclude, in linea di principio, la conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato per i rapporti pubblici conclusi in violazione delle regole di assunzione; orienta verso rimedi risarcitori.

  • Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (clausola 5, punto 1, lettera a))

    Principio eurounitario che richiede che i rinnovi di contratti a termine mirino a esigenze provvisorie; il giudice nazionale deve verificare caso per caso l'assenza di norme equivalenti per prevenire l'abuso.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE, YT e altri (13 gennaio 2022)

    Ha precisato che la specialità del sistema di insegnamento religioso non giustifica automaticamente rinnovi indefiniti; tocca al giudice nazionale esaminare tutte le circostanze, accertare l'esistenza di norme equivalenti di prevenzione degli abusi e sanzionare gli abusi applicando misure efficaci.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE, Obras y Servicios Públicos e Acciona Agua (C-550/19)

    Richiama il principio che una disposizione nazionale non può essere usata di fatto per soddisfare esigenze permanenti mediante contratti a termine; aiuta a determinare i criteri di abuso.

  • Cassazione, Sezioni Unite, 15 marzo 2016, n. 5072

    Conferma che in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato il risarcimento va calibrato secondo il parametro dell'art. 32 co.5 L.183/2010 (danno eurounitario), con onere della prova del maggior danno a carico del lavoratore.

Massime di principio

  • La mera previsione di rinnovo automatico degli incarichi annuali nel regime speciale dei docenti di religione non è di per sé illegittima; tuttavia diventa abuso se il docente resta impiegato per oltre tre annualità scolastiche senza l'indizione dei concorsi triennali previsti dalla legge.
  • Anche le utilizzazioni discontinue configurano abuso se, sommando i periodi effettivi di incarico non infrannuale, il docente supera complessivamente tre annualità; il triennio è il parametro temporale di riferimento per valutare la tollerabilità della precarietà.
  • I contratti di durata infrannuale stipulati per esigenze sostitutive o temporanee (es. attesa immissioni in ruolo) non vanno computati nelle tre annualità se la causale è effettiva; su tali causali grava l'onere della prova in capo al Ministero.
  • Nel pubblico impiego la conversione automatica in contratto a tempo indeterminato è generalmente esclusa dalle norme di ordine pubblico; il rimedio principale è il risarcimento (danno eurounitario) calcolato secondo i parametri indicati (2,5–12 mensilità), salvo prova di maggior danno.
  • L'indizione del concorso triennale interrompe l'inadempimento datoriale solo per il futuro (e per le tre annualità successive), perciò il rispetto della cadenza concorsuale è il mezzo principale per evitare il sorgere del diritto risarcitorio.
  • Il giudice nazionale deve valutare caso per caso, tenendo conto dell'ordinamento interno nella sua interezza e delle norme contrattuali applicabili; la presenza di disposizioni collettive che prevedono rinnovo automatico non esime il datore di lavoro dal rispetto degli obblighi concorsuali e dall'obbligo di non usare rapporti a termine per esigenze durature.

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