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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18334/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il lavoratore impugnava la destituzione per giusta causa comminatagli dal datore di lavoro per aver redatto un verbale di contravvenzione riportando dati anagrafici alterati (avendo copiato la copia di un verbale redatto il giorno prima), essendosi appropriato della somma di €40,00 ricevuta dalla passeggera per l'oblazione senza annotare la sanzione sul verbale. In sede di cassazione deduceva (1) la tardività della contestazione disciplinare (73 giorni) che avrebbe leso il diritto di difesa; (2) l'irragionevole sproporzione della sanzione espulsiva, essendo — secondo il ricorrente — la condotta frutto di errore e non di volontà deliberata di falsificazione, e non sussistendo un danno permanente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la valutazione sulla tempestività della contestazione è questione di merito soggetta a valutazione relativa (immediatezza relativa) e congruamente motivata dalla Corte territoriale; non si può in sede di legittimità riformulare una diversa ricostruzione dei fatti. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte di merito aveva valutato, con adeguata motivazione, la gravità della condotta (alterazione dolosa dei dati, appropriazione della somma e precedenti disciplinari) e la proporzionalità della sanzione espulsiva. Il ricorso è dunque rigettato e il lavoratore è condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in €200,00 per esborsi e €4.000,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge).

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. 137/2020 (conv. L. 176/2020)

    Predisposizione formale delle conclusioni del Procuratore Generale in sede di udienza; citata come riferimento procedurale per le conclusioni scritte del P.G.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati in relazione ai limiti della valutazione probatoria e al divieto di fondare la decisione su prove non offerte; la Corte precisa che non è consentito in cassazione sostituire la valutazione del merito fatta dal giudice di merito se adeguatamente motivata.

  • art. 24 Cost.

    Riferimento ai diritti della difesa; la Corte ritenne che il diritto di difesa non fosse stato leso perché il ricorrente aveva potuto accedere ai documenti richiesti.

  • art. 2106 c.c.

    Norma sul potere disciplinare del datore di lavoro; richiamata in relazione alla legittimità del provvedimento disciplinare e alla valutazione della sua proporzionalità.

  • art. 7 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)

    Richiamato nel contesto delle garanzie procedurali e dei diritti sindacali/disciplinari; utilizzato quale riferimento normativo alle tutele disciplinari.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato in tema di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto; valutato nell'analisi della condotta del lavoratore.

  • art. 41, 42, 45 Allegato A al R.D. 148/1931

    Richiamati in relazione alla tipologia delle mancanze e alla loro ricaduta disciplinare nel settore specifico (verbali/attività di accertamento), come riferimento contrattuale/disciplinare.

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5

    La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sui vizi di motivazione dopo la novella; il ricorrente non ha prospettato i presupposti richiesti per un sindacato efficace su questioni di merito.

  • art. 348-ter, comma 5 c.p.c. (applicabile ratione temporis)

    Richiamato in relazione al principio della «doppia conforme»: il ricorrente non ha evidenziato differenze di fatto tra le decisioni di primo grado e dell'appello, necessario per evitare l'inammissibilità di specifiche censure motivazionali.

Massime di principio

  • La tempestività della contestazione disciplinare va valutata in senso relativo: ritardi sono ammessi se giustificati da necessità investigative o dalla complessità organizzativa, e tale valutazione spetta al giudice di merito.
  • In cassazione non è possibile riformulare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito se questa è adeguatamente motivata; la censura che mira a una diversa valutazione probatoria è inammissibile salvo vizi di motivazione rilevanti.
  • La proporzionalità della sanzione espulsiva (licenziamento/destituzione per giusta causa) si valuta concretamente considerando gravità del fatto, intenzionalità, grado di affidamento delle mansioni, precedenti disciplinari, durata del rapporto e rischio che il comportamento possa compromettere la fiducia del datore.
  • Il diritto di difesa è rispettato se il lavoratore ha avuto accesso ai documenti e alle informazioni necessarie per difendersi; la mera durata della contestazione non basta a dimostrare la lesione del diritto di difesa se non accompagnata da concreto pregiudizio.
  • Per contestare in Cassazione la motivazione delle decisioni di merito occorre indicare specifici vizi logici o contraddizioni oppure invocare gli strumenti previsti (es. art. 360 n.5 c.p.c. nei limiti consentiti); non basta un diverso apprezzamento dei fatti.
  • La condotta di alterazione di atti e l'appropriazione di somme, ancorché modeste, sono considerate gravi quando minano l'affidamento necessario al rapporto di lavoro, specie se risultano precedenti disciplinari.

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