Cassazione Civile, Sentenza n. 18327/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che, pur ritenendo tempestive le impugnazioni, aveva rigettato le domande avverso i numerosi contratti a termine e contratti a progetto svolti con la Fondazione nel periodo 1985-2009. Le censure principali riguardavano: la qualificazione della Fondazione come ente di diritto pubblico fino al 23/05/1998 e quindi l'applicabilità della L. n.230/1962; la validità formale e sostanziale dei contratti a termine e a progetto (mancanza o genericità della causale, del programma/progetto, violazione del divieto di superamento del contingentamento/limite percentuale, superamento della durata complessiva di 36 mesi, fungibilità delle prestazioni e reiterazione dei contratti come indice di stabile inserimento). I ricorrenti chiedevano il riconoscimento della natura pubblicistica dei rapporti e/o la nullità/illiceità dei contratti a termine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, ritenendo che la Corte d'Appello avesse errato nel ritenere la natura pubblica originaria della Fondazione sulla sola base dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.367/1996 (norma rimasta inattuata per mancata emanazione del decreto ministeriale) e nell'applicare alla Fondazione la disciplina riservata agli enti lirici 'assimilati'. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, affinché verifichi se la Fondazione sia stata gestita da un ente pubblico (e, in caso affermativo, se la gestione avvenisse nell'ambito della struttura pubblicistica tipica oppure mediante un'organizzazione autonoma con autonomia patrimoniale/finanziaria), e applicare di conseguenza la normativa di carattere generale del rapporto di lavoro. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La Corte ha disposto altresì il rinvio anche per le spese.
Norme richiamate
Legge 14 agosto 1967, n. 800 (art. 5, 6, 26-28)
Distinzione tra enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche 'assimilate' (titolo II, qualificati come enti pubblici) e teatri di tradizione/istituzioni concertistico-orchestrali (titolo III): per queste ultime la legge non definisce in modo univoco la natura giuridica e rimanda a criteri di riconoscimento/gestione.
Legge 18 aprile 1962, n. 230 (art. 1)
Normativa sul lavoro negli enti lirici/pubblici applicabile ai soggetti qualificati come enti pubblici; la sua applicabilità dipende dalla natura pubblicistica dell'ente datore di lavoro.
D.Lgs. 31 maggio 1996, n. 367 (art. 2, comma 1, lett. a) e b))
Ha previsto la trasformazione in fondazioni degli enti lirici di titolo II; la lett. b) demandava a decreto ministeriale l'individuazione di altri enti (titolo III). La Cassazione rileva che la lett. b) non ha avuto attuazione normativa (mancato decreto), quindi non può essere la base per affermare automaticamente natura pubblica degli enti del titolo III.
Legge 22 luglio 1977, n. 426 (art. 3)
Prevedeva disposizioni speciali (es. divieti di assunzione/trasformazione) limitatamente agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate (titolo II), non estendibili automaticamente alle istituzioni del titolo III.
D.L. 11 settembre 1987, n. 374, conv. L. 29 ottobre 1987, n. 450 (art. 3)
Estendeva alcune discipline del lavoro pubblico economico al personale degli enti lirici autonomi e assimilati; anche questa disciplina è stata interpretata come riferita alle categorie del titolo II.
Legge 23 dicembre 1992, n. 498 (art. 9)
Ha sancito, con riguardo al personale di alcuni enti, l'inapplicabilità della L. 230/1962 limitatamente a specifiche categorie; il contesto normativo speciale riguarda in modo prevalente gli enti del titolo II.
D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (art. 1)
Regolamenta il lavoro a termine; nella decisione è richiamato in relazione ai requisiti formali e sostanziali della causale e della specificità/necessità per il termine.
Massime di principio
- La sola attribuzione o riconoscimento ministeriale di qualifica (es. 'istituzione concertistico-orchestrale') non determina automaticamente la natura pubblica dell'ente; occorre valutare la titolarità della proprietà e le modalità di gestione.
- Per accertare se il rapporto di lavoro ha natura pubblicistica o privatistica bisogna verificare se la gestione è affidata direttamente a un ente pubblico e se l'attività è svolta con gli strumenti tipici dell'azione amministrativa oppure tramite un'organizzazione separata e autonoma (autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile).
- La disposizione del D.Lgs. n.367/1996, lett. b) art.2, non può essere invocata per affermare automaticamente la natura pubblica degli enti del titolo III se il decreto ministeriale attuativo non è stato emanato.
- Nei contratti a termine e a progetto per attività artistiche occorre che la causale e il programma/progetto siano specifici e che sia dimostrata la necessità diretta e non fungibilità della prestazione rispetto al personale a tempo indeterminato; la marginalità numerica di uno spettacolo rispetto al totale può essere un elemento di valutazione, ma non di per sé risolutivo.
- La reiterazione dei contratti e la durata complessiva del rapporto possono costituire indizi rilevanti di stabile inserimento nell'organico e vanno valutati nel complesso probatorio.
- In caso di dubbio sulla natura dell'ente e della gestione, il giudice deve compiere un accertamento concreto (proprietà, atti di gestione, coinvolgimento enti locali, organizzazione amministrativa) prima di applicare le discipline speciali o il regime del pubblico impiego.
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