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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18321/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Fondazione impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la pronuncia di primo grado accertando la nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato stipulati da Giuseppe Pastore (e altri) nel periodo dicembre 2007 - settembre 2010, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal primo contratto e la condanna al risarcimento del danno. In cassazione la Fondazione deduceva violazioni di varie norme (tra cui disposizioni che avrebbero impedito la conversione del rapporto a tempo indeterminato per effetto di divieti normativi sulle assunzioni nelle fondazioni lirico-sinfoniche) e censurava la decisione per vizio di motivazione; il resistente proponeva ricorso incidentale. Parallelamente, la questione processuale cruciale era l'assenza della delibera che avrebbe autorizzato la Fondazione a sottrarsi al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e a conferire mandato ad avvocati del libero foro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della Fondazione per difetto del necessario ius postulandi: la Fondazione non ha prodotto la delibera richiesta dall'art. 43 del R.D. n. 1611/1933 (atto indispensabile per conferire mandato ad avvocati del libero foro quando è prevista la possibilità di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato). La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) che richiede l'allegazione e la prova della delibera; l'omessa produzione è rilevabile d'ufficio e comporta la nullità della procura speciale e l'inammissibilità del ricorso. Conseguentemente il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace. Sono state condannate le spese a carico della parte ricorrente e disposte le conseguenze relative al contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.L. 30 aprile 2010 n. 64, art. 3 (comma 6)

    La Corte territoriale aveva ritenuto che tale norma, insieme alla conversione, rendeva inapplicabile agli enti lirico-sinfonici l'art. 1, commi 1-2 del D.Lgs. 368/2001, incidendo sulla possibilità di conversione del rapporto a tempo indeterminato; la Cassazione richiama la questione ma non decide il merito per inammissibilità processuale del ricorso.

  • D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 368, art. 1 (commi 1 e 2)

    Norma richiamata nella discussione sulla conversione automatica dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato; la Corte di merito ha ritenuto la sua inapplicabilità alle fondazioni lirico-sinfoniche a seguito delle disposizioni sopravvenute.

  • L. 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, comma 595

    Interpretata come divieto di assunzioni a tempo indeterminato per le fondazioni lirico-sinfoniche negli anni 2006-2007, ostativo alla conversione dei rapporti a tempo determinato in indeterminati per quel periodo.

  • L. 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2 (commi 392/393)

    Ribadisce il divieto di assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2008-2010; la Corte di merito ha considerato tali divieti come ostacolo alla conversione.

  • D.L. 30 aprile 2010 n. 64, art. 3 (comma 5)

    Considerato come estensione del blocco delle assunzioni fino al 2011, elemento integrativo della valutazione della non convertibilità dei contratti a termine.

  • D.L. 24 giugno 2013 n. 91, art. 11 (comma 19)

    Contiene disposizioni sul reclutamento presso le fondazioni lirico-sinfoniche (assunzioni a tempo indeterminato tramite procedure selettive pubbliche); la Fondazione aveva dedotto che la corte di merito non avrebbe considerato tale norma, ma la Cassazione non è entrata nel merito per motivi processuali.

  • R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, art. 43

    Interpretato dalla Corte di Cassazione (con richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite) nel senso che l'Avvocatura dello Stato può assumere la difesa degli enti autorizzati e che, ove l'ente intenda affidare la difesa a un avvocato del libero foro, è necessaria una specifica e motivata delibera; l'assenza di tale delibera rende invalida la procura speciale e determina l'inammissibilità del ricorso in cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360 (nrs. 3 e 4)

    Norme richiamate dalla Fondazione come mezzi di impugnazione (vizi di diritto e vizio di motivazione) rispetto alla sentenza impugnata; la Corte ha però valutato in via preliminare il profilo processuale relativo alla validità della procura.

  • Codice di procedura civile, art. 334

    Richiamato dalla Corte per dichiarare l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso principale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 (comma 1 quater)

    Richiamato ai fini dell'accertamento delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio, se dovuto.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite), es. Cass. S.U. 24876/2017 e Cass. S.U. 3008/2019

    La Corte si è richiamata a tali pronunce per affermare il principio secondo cui la delibera che autorizza l'affidamento della difesa a avvocati del libero foro è requisito indispensabile per la validità del mandato e la sua mancanza determina la nullità della procura speciale, rilevabile d'ufficio in cassazione.

Massime di principio

  • Le fondazioni lirico-sinfoniche, anche se trasformate in enti di diritto privato, possono rientrare nel regime del patrocinio autorizzato dell'Avvocatura dello Stato: se intendono non avvalersi dell'Avvocatura e affidare la difesa a un avvocato del libero foro devono adottare e produrre una specifica e motivata delibera; in mancanza, gli atti difensivi possono essere dichiarati nulli e i ricorsi in cassazione inammissibili.
  • Nei giudizi di legittimità la mancata produzione di atti che costituiscono requisiti di legittimazione o di rappresentanza (es. delibera di autorizzazione) può essere rilevata d'ufficio e comporta l'inammissibilità del ricorso, senza possibilità di sanatoria per comportamento acquiescente della controparte.
  • Sulle questioni sostanziali relative alla conversione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato occorre verificare il quadro normativo vigente nel periodo interessato (divieti normativi sulle assunzioni, esclusioni di campo di applicazione di norme come il D.Lgs. 368/2001); tale valutazione può impedire la conversione automatica e la risarcibilità se la legge ostativa è applicabile.
  • In sede di impugnazione è necessario allegare e provare i fatti e gli atti giustificativi delle eccezioni processuali e sostanziali sollevate: l'invocazione generica di una norma (ad es. la legge finanziaria) senza un'argomentazione interpretativa e senza produzione documentale può essere insufficiente.
  • Questioni di diritto che esigono valutazioni di fatto o indagini probatorie non sono normalmente risolvibili in Cassazione; tuttavia, le questioni processuali interne al giudizio di legittimità (es. validità della procura speciale) possono e devono essere esaminate anche d'ufficio dal giudice di legittimità.
  • Chi intende proporre ricorso in Cassazione deve assicurarsi della completa regolarità degli atti introduttivi (procure, delibere, produzioni) perché la loro carenza può determinare l'inammissibilità e l'addebito delle spese processuali.

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