Cassazione Civile, Sentenza n. 18699/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva condannato la ricorrente a restituire €70.069,42 ricevuti come compenso in qualità di "responsabile unico del procedimento" per la progettazione preliminare e definitiva dell'Ospedale Unico. Questioni giuridiche principali: validità della nomina a responsabile unico (sezione tecnica obbligatoria e univoca ai sensi dell'art.7 L.109/1994), possibile uso della disciplina generale del procedimento amministrativo (L.241/1990) per la nomina, interpretazione del comma 5 dell'art.7 L.109/1994 (se possibile nominare un dipendente non tecnico con supporto esterno), rilevanza dell'incarico conferito ex art.15‑septies D.Lgs. 502/1992 e spettanza dell'incentivo ex art.18 L.109/1994; contestazione procedurale relativa all'omessa pronuncia su domanda di restituzione delle spese legali liquidate in favore della Azienda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale della ricorrente (ESPOSITO) e ha accolto il ricorso incidentale proposto dall'Azienda. La Corte ha confermato che la nomina della ricorrente come responsabile unico del procedimento era nulla/irregolare (il RUP deve essere unico e tecnico secondo la disciplina dei lavori pubblici) e che le somme corrisposte senza titolo devono essere restituite; inoltre ha censurato l'omessa pronuncia della Corte d'Appello circa la domanda dell'Azienda di restituzione del quantum versato per spese legali liquidate in primo grado, cassando la sentenza limitatamente a ciò e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione perché decida anche sulla restituzione di tale importo e sulle spese del giudizio. La Cassazione ha infine richiamato l'obbligo di versamento del contributo unificato in caso di impugnazione integralmente rigettata ove dovuto.
Norme richiamate
L. 109/1994 art.7 comma 5
«Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati ... e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.»
Il RUP, nel settore dei lavori pubblici, deve essere un tecnico e la norma ammette l'affiancamento di professionisti esterni solo in casi di reale carenza di competenze interne; non autorizza la nomina di due responsabili del procedimento. La Corte ha ritenuto applicabile il testo ratione temporis e decisiva la forma e la qualità tecnica della nomina.
DPR 554/1999 art.7 comma 5
Citato nel motivare che le deroghe alla regola del RUP tecnico sono molto limitate (es. ambito comunale di modeste dimensioni) e non applicabili al caso in esame.
L. 241/1990 art.5 comma 2
La mera qualifica di responsabile del procedimento ai sensi della legge generale sul procedimento amministrativo non può sostituire l'atto formale di nomina richiesto dalla disciplina speciale dei lavori pubblici (L. 109/1994) per la spettanza del compenso ex art.18.
L. 109/1994 art.18
Prevede il compenso per il responsabile unico del procedimento; la Corte ha ritenuto che tale compenso non è dovuto se la nomina è nulla o assente, giustificando la richiesta di restituzione.
D.Lgs. 502/1992 art.15‑septies
L'incarico conferito alla ricorrente ai sensi di tale disposizione non è stato ritenuto idoneo a giustificare il pagamento ricevuto come RUP: la causa della ripetizione è il titolo (nomina illegittima) relativo al RUP, indipendentemente dall'esistenza di un incarico diverso.
D.Lgs. 165/2001 art.19 comma 6
Richiamato nei motivi di ricorso sulla possibilità di integrare il trattamento economico di dirigenti esterni; la Corte ha ritenuto la questione non idonea a escludere la restituzione delle somme erogate in forza di una nomina nulla.
Cod. proc. civ. art.112
Richiamato nel ricorso incidentale per mancata pronuncia: la Cassazione ha ritenuto fondata la censura per omissione di pronuncia e ha cassato la sentenza limitatamente a quel punto con rinvio.
DPR 115/2002 art.13 co.1‑quater e L. 228/2012 art.1 co.17
Richiamate in tema di contributo unificato: la Corte dà atto dell'applicabilità delle norme che prevedono l'obbligo di versamento supplementare in caso di impugnazione rigettata, se dovuto.
Massime di principio
- Per i lavori pubblici il responsabile unico del procedimento (RUP) deve essere nominato con atto formale e deve possedere adeguate competenze tecniche: senza tale nomina formale il compenso previsto dall'art.18 L.109/1994 non è dovuto e può essere recuperato dall'amministrazione.
- La disciplina speciale dei lavori pubblici prevale sulla normativa generale del procedimento amministrativo: la qualifica di responsabile prevista dall'art.5 L.241/1990 non sostituisce l'atto formale di nomina richiesto dall'art.7 L.109/1994.
- La norma consente, in caso di carenza di professionalità interne, l'affiancamento di professionisti esterni a supporto ma non la nomina di più responsabili; la regola del RUP unico è stringente e le deroghe sono limitate.
- Se una parte invoca compensi per un ruolo alternativo (es. collaboratore o incarico privatistico), tale titolo alternativo deve essere tempestivamente allegato e provato: l'omessa allegazione impedisce di opporre efficacemente la pretesa e può portare alla dichiarazione di indebito e alla restituzione.
- Se il giudice d'appello omette di pronunciarsi su una domanda accessoria presentata in appello, la Cassazione può accogliere il ricorso incidentale per omissione di pronuncia e disporre il rinvio alla corte di merito per decidere anche su quella domanda.
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