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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18332/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva respinto le loro domande di accertamento della nullità dei termini apposti a plurimi contratti a termine (assunzioni come concertino dei secondi violini/violino di fila, con decorrenze dal 1997 e dal 2004), deducendo vizi formali e sostanziali (mancata indicazione delle ragioni specifiche del termine, violazione delle norme sui contratti a termine e dei limiti percentuali del CCNL, violazione di disposizioni nazionali e dell'Unione europea). Il ricorso per cassazione denunciava più vizi di diritto e di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di procura speciale per il ricorso in cassazione: la procura alle liti risultava datata 12 gennaio 2017, anteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata (18 aprile 2017), mentre la giurisprudenza richiede che la procura speciale per cassazione sia conferita in data successiva alla pubblicazione dell'atto impugnato. La Corte ha rilevato inoltre la nullità della costituzione in giudizio della Fondazione resistente per mancata adottazione dell'apposita deliberazione prevista quando l'ente, autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, intende conferire incarico a un avvocato del libero foro. Per tali ragioni la Corte non è entrata nel merito delle questioni sostanziali sui contratti a termine. Non si è proceduto alla condanna alle spese; è stata richiamata la possibile integrazione del contributo unificato a norma dell'art. 13 DPR 115/2002 come modificato.

Norme richiamate

  • Legge 23 aprile 1962 n. 230

    Richiamata nelle censure relative ai contratti a termine: la Corte non ha deciso il merito ma ha registrato che le ricorrenti deducevano violazioni di tali disposizioni sul termine; la pronuncia è rimasta preclusa per inammissibilità processuale.

  • D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368

    Normativa generale sui contratti a termine richiamata nelle censure di illegittimità dei contratti; la Corte non ha deciso sul punto per difetto di ammissibilità del ricorso.

  • Legge 8 marzo 1987 n. 56

    Richiamata in relazione alla disciplina del lavoro a tempo determinato nei settori lirico-sinfonici; contestata dalle ricorrenti ma non valutata nel merito.

  • CCNL Fondazioni Lirico-Sinfoniche

    Rilevante per i limiti percentuali e le ragioni delle assunzioni a termine nel settore; le censure vertevano su sua violazione ma la Corte non ha esaminato il merito.

  • Regio Decreto 30 ottobre 1933 n. 1611 (Testo unico sull'Avvocatura dello Stato)

    Interpretato dalla Corte come fonte che legittima l'Avvocatura dello Stato a rappresentare le fondazioni autorizzate e come norma che vincola l'ente: se la fondazione, pur potendo avvalersi dell'Avvocatura, intende non farlo deve adottare apposita motivata deliberazione; l'assenza di tale deliberazione determina la nullità della costituzione con avvocato del libero foro.

  • Codice di procedura civile

    art. 365; art. 125; art. 182; art. 360 nn. 3 e 5; art. 132 n. 5

    Art. 365 (procura alle liti) e l'art. 125 (procura rilasciata dopo notificazione) e relativa giurisprudenza sono richiamati per stabilire che la procura per cassazione dev'essere speciale e, in linea di principio, conferita in data successiva alla sentenza impugnata; art. 182 non applicabile in sede di legittimità. Gli strumenti processuali invocati (art. 360 nn. 3 e 5, art. 132) sono i fondamenti delle censure che però sono rimaste inammissibili per difetto di procura.

  • Legge 24 novembre 2000 n. 345

    Stabilisce che le fondazioni liriche trasformate possono continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; la Corte usa tale norma per giustificare l'applicazione dell'art. 43 del R.D. 1611/1933 e l'obbligo di deliberazione per l'uso di avvocati esterni.

  • DPR 30 maggio 2002 n. 115 e L. 11 dicembre 2012 n. 228

    DPR 115/2002 art. 13 (comma 1 quater introdotto dalla L. 228/2012 art.1 co.17)

    Rilevata in relazione all'obbligo di integrazione del contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte delle ricorrenti, se dovuto.

Massime di principio

  • Procura per ricorso in Cassazione: deve essere procura speciale conferita in data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata; procura anteriore non sanabile e rende il ricorso inammissibile.
  • Ratifica tardiva della procura (dopo la pubblicazione della sentenza e dopo i termini processuali rilevanti) non è efficace per sanare il vizio quando la legge richiede procura speciale.
  • Enti pubblici trasformati che sono autorizzati a valersi dell'Avvocatura dello Stato non possono liberamente scegliere l'avvocato del libero foro senza un'apposita motivata deliberazione sottoposta agli organi di vigilanza: la mancanza di tale deliberazione può determinare la nullità degli atti processuali compiuti dal libero professionista.
  • Quando sussiste una nullità processuale rilevabile d'ufficio (come difetto di ius postulandi/procura speciale), la Corte di legittimità non entra nel merito delle questioni sostanziali e il procedimento si estingue per inammissibilità.
  • Nel contenzioso sui contratti a termine nel settore dello spettacolo, anche se la Corte non ha deciso il merito nel caso in esame, la giurisprudenza ricorda che per la legittimità del termine sono richieste temporaneità e specificità della prestazione, e l'onere della prova circa la effettività delle ragioni del termine grava sul datore di lavoro per ciascun contratto.
  • Clausole contrattuali che consentono impieghi in 'altre produzioni' non sono necessariamente decisive: occorre prova concreta dell'effettivo utilizzo al di fuori dei ristretti spettacoli indicati per giustificare o smentire la specificità e temporaneità del rapporto.
  • Questioni organizzative aziendali e dimensionamento dell'organico possono essere valutazioni tecniche riservate al datore, rispetto alle quali il sindacato giurisdizionale interviene con prudenza; tuttavia, ove contestata la sostanza del rapporto, il giudice deve verificare la effettività delle ragioni addotte per il termine.

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