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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39548/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione prospettava soprattutto l'erronea applicazione della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83 d.l. n.18/2020 (periodo "Covid"). Il difensore ha rilevato che non risultavano udienze fissate né termini processuali pendenti nel periodo 9/03/2020-11/05/2020 e dunque la sospensione non doveva essere computata; ha altresì sostenuto che, anche considerando la sospensione, il reato si sarebbe comunque estinto prima del deposito delle motivazioni. Altri rilievi: presunta violazione del diritto al silenzio e del diritto di difesa, carenza di prova sugli elementi oggettivo e soggettivo del reato e violazione della motivazione; inoltre eccezione di incostituzionalità dell'art. 83 sollevata dal difensore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17/03/2020 n.18 (64 giorni) si applica solo ai procedimenti per i quali fosse stata fissata un'udienza o decorresse un termine processuale nel periodo 9/03/2020-11/05/2020. Nel caso di specie non risultavano udienze né termini in quel periodo, quindi la sospensione non doveva essere computata e il reato era già estinto per intervenuta prescrizione al momento della pronuncia della sentenza di appello. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata per prescrizione. La Corte ha escluso la pronuncia di una sentenza assolutoria di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., ritenendo che il compendio probatorio non renda evidente l'assenza di responsabilità dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n.18, comma 4

    sospensione del termine di prescrizione per complessivi sessantaquattro giorni nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020

    La sospensione si applica soltanto ai procedimenti per i quali fosse stata fissata un'udienza nel periodo 9/03/2020-11/05/2020 o per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale; non opera in modo generalizzato per tutti i procedimenti pendenti.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 5292 del 26/11/2020

    interpretazione relativa alla disciplina della sospensione della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica

    Conferma che la sospensione ex art. 83 comma 4 riguarda solo i procedimenti con effettiva stasi (udienza fissata o termine processuale con decorrenza nel periodo indicato) e non tutti i procedimenti pendenti.

  • d.l. 17 marzo 2020 n.18 convertito con legge 24 aprile 2020 n.27

    normativa di conversione e contesto normativo dell'art. 83

    Fonte normativa dell'intervento emergenziale che ha introdotto la sospensione, la quale va interpretata secondo i limiti indicati dalle Sezioni Unite.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    possibilità di pronunciare sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato quando sia evidente la prova dell'assenza di responsabilità

    La Corte ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ai sensi di questa norma, perché dal quadro probatorio non emergeva in modo evidente l'assenza di responsabilità.

  • art. 83 d.l. n.28/2020 (eccezione difensiva)

    eccezione di incostituzionalità sollevata dal difensore

    Il difensore aveva richiamato presunte pronunce costituzionali o profili di illegittimità dell'art. 83 in testi normativi successivi; tuttavia la Cassazione ha risolto la questione sulla base dell'interpretazione delle Sezioni Unite senza accogliere la censura costituzionale come risolutiva del caso.

Massime di principio

  • La sospensione della prescrizione prevista per il periodo emergenziale (art. 83 d.l. 18/2020) opera solo se nel periodo 9/03/2020-11/05/2020 vi sia stata una effettiva stasi del procedimento: udienza fissata o decorrenza di un termine processuale. In assenza di ciò, il periodo non va computato.
  • Per valutare la prescrizione in procedimenti pendenti è indispensabile verificare il calendario delle udienze e la presenza di termini processuali con decorrenza nel periodo di sospensione; un calcolo errato può portare all'annullamento della sentenza per estinzione del reato.
  • L'accertamento della prescrizione comporta l'annullamento della decisione che abbia confermato una condanna se il reato è già estinto: non sempre è necessario o possibile procedere a una decisione di merito (assoluzione) se il materiale probatorio non mostra in modo evidente l'innocenza.
  • Le eccezioni procedurali relative alla sospensione per Covid devono essere valutate alla luce delle pronunce delle Sezioni Unite: non possono essere invocate in modo generalizzato senza verificare l'effettiva incidenza temporale sui singoli procedimenti.
  • In casi simili, il difensore dovrebbe produrre il calendario processuale (fissazioni udienze, termini processuali) utile a dimostrare l'assenza di cause di sospensione; il pubblico ministero e la corte devono verificare tale documentazione per il corretto calcolo dei termini di prescrizione.

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