Cassazione Penale, Ordinanza n. 06493/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il motivo relativo all'art. 131-bis c.p. è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e per mera reiterazione delle censure di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 22 maggio 2024 deducendo un solo motivo: l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che la censura era generica e indeterminata, perché non indicava gli elementi specifici posti a fondamento dell'errore denunciato, a fronte di una motivazione di merito ritenuta logicamente corretta. Ha inoltre osservato che il motivo si limitava a riproporre, in modo pedissequo, le doglianze già formulate in appello e già disattese dalla corte territoriale, senza una critica argomentata alla decisione impugnata.
Norme richiamate
La doglianza sulla particolare tenuità del fatto non è stata esaminata nel merito perché il motivo di ricorso era generico e riproduttivo di censure già respinte in appello.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso deve contenere i requisiti di specificità; la mancata indicazione degli elementi a sostegno della censura rende il motivo indeterminato e non scrutinabile.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per mancanza di una critica argomentata alla sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non è specifico, non indica con precisione gli elementi di fatto o di diritto che sorreggono la censura e non consente al giudice di legittimità di individuare il vizio denunciato.
- È inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre pedissequamente le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo argomentato con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto non può essere veicolata in cassazione mediante una censura generica o meramente reiterativa, ma richiede una puntuale critica della motivazione di merito che abbia escluso la causa di non punibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende nei casi previsti.
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