Cassazione Civile, Ordinanza n. 22472/2025 del 04/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da medici laureati in medicina, iscritti a scuole di specializzazione in anni successivi al 1991, i quali avevano ricevuto una borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991 e sostenevano che tale importo non costituisse una remunerazione adeguata alla luce della normativa comunitaria. In primo grado avevano chiesto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive europee in materia di specializzazione medica, quantificato in euro 20.000 per ogni anno di frequenza, nonché il pagamento dell’indicizzazione annuale e della rivalutazione triennale della borsa. La Corte d’appello aveva respinto il gravame principale e dichiarato assorbito quello incidentale delle amministrazioni. In Cassazione, il ricorrente Stefano Sala articolava sette motivi: nullità della sentenza d’appello per asserita errata indicazione della sentenza di primo grado; violazione delle fonti europee, della Costituzione e delle norme interne in tema di prescrizione e di adeguatezza della remunerazione; violazione dell’art. 36 Cost. per pretesa natura subordinata dell’attività svolta; censura sul diniego del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 per il congelamento dell’adeguamento della borsa; violazione dell’art. 342 c.p.c.; violazione dell’art. 92 c.p.c. sulle spese. Il gruppo Maesano proponeva due motivi sostanzialmente analoghi: violazione di molteplici norme interne, costituzionali e comunitarie per l’inadeguatezza della borsa di studio e censura sul blocco dell’adeguamento periodico. Le amministrazioni resistevano e proponevano ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente alla ricorrente che aveva rinunciato al ricorso; ha rigettato tutti gli altri ricorsi principali; ha dichiarato assorbiti i ricorsi incidentali delle amministrazioni. Ha inoltre condannato la parte rinunciante e gli altri ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità e, per ritenuta soccombenza temeraria, ha condannato i ricorrenti al pagamento di ulteriori somme ex art. 96, comma 3, c.p.c. La decisione conferma il consolidato orientamento secondo cui, per i medici iscritti alle scuole di specializzazione prima dell’anno accademico 2006-2007, continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991 e la Direttiva 93/16/CEE non impone un ulteriore obbligo in ordine alla misura della borsa di studio; inoltre, l’attività del medico specializzando non è qualificabile come lavoro subordinato, con conseguente inapplicabilità dell’art. 36 Cost.; infine, è infondata la pretesa al riconoscimento dell’adeguamento periodico della borsa di studio, in quanto già esclusa dal consolidato indirizzo di legittimità.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 257/1991
disciplina la borsa di studio degli specializzandi sotto il regime previgente; non fonda un diritto all’adeguamento periodico invocato dai ricorrenti nei confronti delle amministrazioni convenute
Direttiva 93/16/CEE
non introduce, per gli specializzandi iscritti prima dell’anno accademico 2006-2007, un obbligo ulteriore circa la misura della remunerazione ritenuta adeguata
il relativo trattamento economico si applica solo ai medici iscritti alle scuole di specializzazione dall’anno accademico 2006-2007 in poi, per effetto dei differimenti normativi
art. 36 Cost.
è inapplicabile al rapporto dei medici specializzandi perché l’attività svolta non integra lavoro subordinato né parasubordinato e manca un sinallagma retributivo tipico
la censura è stata ritenuta non decisiva, poiché la domanda era stata rigettata nel merito per inesistenza del diritto e non per inammissibilità dell’appello
giustifica l’inammissibilità dei motivi che si pongono in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il dedotto vizio di motivazione non può fondarsi su elementi esterni alla sentenza e un mero refuso non comporta nullità
art. 267 TFUE
la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stata respinta perché reiterativa e non necessaria alla luce dell’orientamento consolidato
la regolazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei limiti dedotti
è stata applicata la condanna equitativa per responsabilità processuale aggravata nei confronti dei ricorrenti che hanno sostenuto tesi contrastanti con un orientamento consolidato
ha consentito la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza
richiamato in relazione alla memoria depositata dalla parte ricorrente
art. 118, comma 1, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.
consente di richiamare la motivazione di precedenti conformi per rigettare la questione ripetitiva
utilizzato per la liquidazione delle spese in base al petitum e al valore della causa
art. 10, secondo comma, c.p.c.
il valore della domanda è stato determinato sommando al capitale gli interessi scaduti prima della proposizione del giudizio
richiamato nel giudizio di merito in relazione alla prescrizione, poi rimasta assorbita
Massime di principio
- Per i medici iscritti alle scuole di specializzazione prima dell’anno accademico 2006-2007 continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991; la Direttiva 93/16/CEE non impone un autonomo obbligo statale di determinare una diversa o più elevata misura della borsa di studio.
- L’attività svolta dal medico specializzando, per come configurata nel sistema previgente, non integra rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato; di conseguenza non è invocabile l’art. 36 Cost. per pretendere una retribuzione proporzionata in senso lavoristico.
- Non è ammissibile in cassazione la censura di nullità della sentenza fondata su un mero refuso o su elementi esterni al contenuto del provvedimento, quando l’errore non abbia impedito l’individuazione della decisione impugnata.
- Il motivo di ricorso che si confronti solo apparentemente con la ratio decidendi, insistendo su una questione estranea o assorbita, è inammissibile per difetto di pertinenza e decisività.
- La reiterazione di doglianze già coperte da orientamento consolidato di legittimità può condurre all’inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. e, nei casi più marcati, alla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione sia già risolta da un orientamento consolidato e la richiesta si risolva in una mera reiterazione difensiva.
- La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e la quantificazione può essere parametrata al valore della domanda, determinato in base al petitum e agli accessori scaduti secondo i criteri processuali applicabili.
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