Cassazione Civile, Ordinanza n. 30508/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della contribuente, dell’atto di liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale notificato dall’Agenzia delle Entrate in relazione a un acquisto di terreno agricolo del 2010, a seguito della contestata decadenza dai benefici fiscali previsti per l’acquisto di terreni agricoli. L’Ufficio aveva ritenuto che, nel quinquennio, fosse venuto meno uno dei requisiti per conservare la qualifica di imprenditore agricolo professionale, in particolare il requisito del tempo-lavoro, poiché la contribuente aveva stipulato l’anno successivo un contratto di vendita di erba medica "in piedi" di durata triennale. La CTR aveva invece escluso la decadenza valorizzando la prosecuzione della conduzione diretta del fondo e ritenendo irrilevante il contratto di vendita in piedi, nel quale taglio, raccolta e trasporto erano a carico dell’acquirente. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 604/1954, dell’art. 1 del d.lgs. n. 99/2004 e dell’art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194/2009, sostenendo che la Commissione regionale avrebbe errato nel negare la decadenza nonostante la perdita del requisito del tempo di lavoro necessario per mantenere la qualifica di IAP. La contribuente ha resistito eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha cassato la sentenza impugnata perché la CTR aveva escluso la decadenza applicando, di fatto, la disciplina dell’art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194/2009, anziché quella dell’art. 1, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 99/2004. La Corte ha affermato che la norma del 2009 non sostituisce la disciplina del 2004, ma la integra, e che la decadenza dalle agevolazioni può derivare anche dalla perdita dei requisiti necessari a conservare la qualifica di imprenditore agricolo professionale entro cinque anni dall’agevolazione. Il giudizio è stato quindi rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge
artt. 2 e 3 L. n. 604/1954
richiamati dalla ricorrente a fondamento della disciplina agevolativa sui terreni agricoli
definisce l’imprenditore agricolo professionale e collega la decadenza dalla agevolazione alla perdita dei requisiti di cui al comma 1 entro cinque anni
art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009, conv. con L. n. 25/2010
prevede una decadenza autonoma per alienazione volontaria del terreno o cessazione della coltivazione/conduzione diretta entro cinque anni; non sostituisce la disciplina del d.lgs. n. 99/2004 ma la integra
indicato come riferimento delle attività agricole rilevanti ai fini della qualifica di IAP
art. 5 regolamento CE n. 1257/1999
richiamato per il requisito delle conoscenze e competenze professionali dell’imprenditore agricolo professionale
Massime di principio
- La disciplina delle agevolazioni fiscali in agricoltura va interpretata in modo coordinato: la norma successiva che introduce un’ulteriore ipotesi di decadenza non sostituisce automaticamente la disciplina previgente, salvo espressa abrogazione o incompatibilità.
- La perdita della qualifica soggettiva necessaria a fruire e conservare un beneficio fiscale può determinare decadenza anche se permane la conduzione materiale del fondo, quando la legge collega il beneficio al mantenimento di requisiti specifici, quali il tempo di lavoro complessivo dedicato all’attività agricola.
- Nel giudizio di legittimità, una censura per violazione di legge è ammissibile se investe la corretta sussunzione della fattispecie concreta nella norma applicata dal giudice di merito, purché la questione giuridica sia agganciata agli accertamenti di fatto posti a base della decisione.
- Ai fini della decadenza dalle agevolazioni per acquisto di terreni agricoli, occorre verificare distintamente sia la permanenza della coltivazione o conduzione diretta sia il mantenimento dei requisiti soggettivi della qualifica agevolativa, quando previsti dalla normativa applicabile.
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