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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18023/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appellante)

La controversia

La controversia nasce da un contratto inerente alla vendita di un immobile, veicolato tramite procura irrevocabile alla vendita e connessi rapporti tra le parti. In primo grado il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda del venditore originario, ritenendo l’inadempimento del convenuto all’obbligo di rendiconto e condannandolo al pagamento della somma corrispondente al prezzo indicato nella compravendita stipulata nel 2004 e mai versata al mandante. L’odierno ricorrente aveva proposto appello contestando, tra l’altro, la qualificazione dei rapporti negoziali e la decisione di primo grado, ma la Corte d’appello aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile ex art. 342 c.p.c. perché ritenuta generica, limitata alla mera riproposizione delle difese di primo grado e priva di una specifica critica alla motivazione del Tribunale, anche quanto al dedotto vizio di ultra/extra petita. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che l’appello non era generico, poiché dagli stessi argomenti e dai brani dell’atto di gravame emergevano con chiarezza le doglianze rivolte alla sentenza di primo grado, in particolare sul preteso inadempimento all’obbligo di rendiconto e sulla efficacia della procura alla vendita e della clausola interpretata dal primo giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha affermato che, nel regime dell’art. 342 c.p.c. come modificato dal D.L. 83/2012, l’atto di appello deve contenere una parte volitiva e una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni della decisione impugnata, ma non richiede la formulazione di un progetto alternativo di sentenza né una critica puntuale di ogni passaggio motivazionale. Nel caso concreto, dalla trascrizione dei passi rilevanti della sentenza di primo grado e dell’atto di appello emergevano doglianze specifiche e sufficientemente intellegibili, sia sull’inadempimento all’obbligo di rendiconto sia sulla qualificazione ed efficacia della procura a vendere, sicché la declaratoria di inammissibilità era errata. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare l’ammissibilità e il merito dell’appello e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    nuova formulazione ... nel testo sostituito dal D.L. 83/2012 (conv., con modif., dalla legge n. 134/2012)

    L’appello deve contenere una chiara parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, ma non è necessario un progetto alternativo di decisione né una critica analitica di tutte le valutazioni svolte in primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma invocata per denunciare la violazione di legge relativa alla declaratoria di inammissibilità dell’appello.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il deposito di memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

  • D.L. 83/2012

    Ha modificato l’art. 342 c.p.c., incidendo sui requisiti di contenuto dell’atto di appello.

  • L. 134/2012

    Legge di conversione del D.L. 83/2012.

Massime di principio

  • Ai fini dell’ammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., è sufficiente che l’atto contenga una chiara individuazione delle censure e una parte argomentativa che si confronti con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La nuova formulazione dell’art. 342 c.p.c. non impone all’appellante di redigere un progetto alternativo di sentenza né di criticare in modo analitico ogni passaggio della decisione di primo grado.
  • La maggiore o minore specificità delle doglianze va valutata in relazione alla motivazione della sentenza appellata: quanto più la decisione di primo grado è articolata, tanto più deve essere specifica la confutazione, ma resta sufficiente un’esposizione intellegibile delle ragioni di dissenso.
  • La declaratoria di inammissibilità dell’appello è errata quando l’atto di gravame, pur riproponendo argomenti già svolti in primo grado, evidenzi in modo chiaro le critiche rivolte alla decisione impugnata e consenta al giudice di appello di comprendere l’oggetto del devolutum.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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