Cassazione Civile, Ordinanza n. 40130/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso di accertamento relativo alla rendita catastale di un'unità immobiliare ubicata a Roma, in microzona Parioli 19, ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004. In appello, l'Ufficio aveva proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado, ma la CTR del Lazio l'aveva dichiarata inammissibile ritenendola tardiva perché notificata il 14 aprile 2017 tramite agenzia di recapito privata. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 327, comma 1, c.p.c., sostenendo che la notifica dell'appello era invece tempestiva e che, comunque, la notificazione effettuata tramite operatore privato non poteva essere considerata inesistente; la Corte esamina quindi la validità della notificazione a mezzo posta privata degli atti processuali e la tempestività dell'impugnazione, con riferimento alla data di ricezione e non a quella di spedizione.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Richiama il principio delle Sezioni Unite n. 299/2020 secondo cui, per gli atti processuali notificati tramite operatore di posta privata nel periodo intermedio tra la direttiva 2008/6/CE e la L. 124/2017, la notificazione è nulla e non inesistente in difetto di titolo abilitativo. Tuttavia, afferma che, nel caso concreto, prima ancora di esaminare la nullità della notifica, occorre verificare la tempestività dell'appello sulla base della data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, poiché l'agenzia privata non ha poteri certificativi sulla data di spedizione. Poiché l'atto di appello è stato ricevuto il 15 marzo 2017, entro il termine semestrale decorrente dal deposito della sentenza di primo grado del 27 settembre 2016, l'appello era tempestivo. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
La tempestività dell'impugnazione va valutata nel termine semestrale decorrente dal deposito della sentenza di primo grado; nel caso concreto, l'appello risultava proposto tempestivamente rispetto a tale termine.
Il ricorso per cassazione è stato incardinato come deduzione di violazione processuale relativa alla declaratoria di inammissibilità per asserita tardività dell'appello.
art. 1, comma 335, L. 311/2004
Costituisce il presupposto normativo dell'avviso di accertamento sulla rendita catastale oggetto della controversia.
direttiva n. 2008/6/CE
È richiamata per il quadro normativo che consente, nel periodo considerato, la notificazione di atti giudiziari da parte di operatori postali privati, salvo specifiche riserve o giustificazioni oggettive ostative.
Segna il regime successivo di liberalizzazione dei servizi postali, rilevante per delimitare il periodo in cui la notifica dell'atto giudiziario tramite operatore privato era scrutinata come nulla e non inesistente.
Massime di principio
- La notificazione di un atto processuale eseguita da un operatore di posta privata, nel periodo compreso tra la direttiva 2008/6/CE e la L. 124/2017, è nulla e non inesistente se manca il relativo titolo abilitativo.
- Quando la notificazione è eseguita tramite operatore privato privo di poteri certificativi, la tempestività dell'impugnazione deve essere verificata con riferimento alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, non alla data di spedizione.
- Se l'impugnazione è stata proposta entro il termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., l'erronea declaratoria di tardività da parte del giudice di merito deve essere cassata con rinvio.
- Nel giudizio di legittimità, la qualificazione della nullità della notifica non esclude il previo accertamento della tempestività dell'atto impugnatorio, che può rendere irrilevante il vizio notificatorio ai fini della decisione sulla decadenza.
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