Cassazione Penale, Ordinanza n. 38105/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata, ritenuta responsabile nei giudizi di merito del reato di furto in abitazione, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli. Ha dedotto, da un lato, l'erronea applicazione degli artt. 192, 133 e 62-bis c.p. per la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione e con giudizio di prevalenza sull'aggravante; dall'altro, la nullità della sentenza per carenza e insufficienza di motivazione. La doglianza sulle attenuanti mirava a ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole, ma la Corte ha rilevato che la pena già irrogata dal giudice di primo grado era stata determinata sulla base di un erroneo bilanciamento, poiché il furto in abitazione era stato trattato come fattispecie aggravata del furto semplice e non come autonoma figura di reato, con pena finale comunque inferiore al minimo edittale applicabile al reato contestato. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e privo di specificità, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e con le ragioni poste a sostegno dell'affermazione di responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché l'imputata non aveva interesse a censurare il mancato ulteriore riconoscimento delle attenuanti generiche, dato che la pena inflitta era già sotto il minimo edittale del furto in abitazione anche ipotizzando la massima estensione delle attenuanti. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo per assoluta genericità e mancanza di specificità, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era invece congrua, logica e conforme a quella di primo grado. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indica la fattispecie autonoma di furto in abitazione, rispetto alla quale la pena va rapportata al relativo minimo edittale; non può essere trattata come semplice aggravante del furto comune.
Richiamato solo come termine di confronto rispetto all'errore del giudice di merito, che aveva erroneamente considerato il furto in abitazione come ipotesi aggravata di tale reato.
Censurato dal ricorrente, ma non si ravvisa nell'ordinanza un autonomo problema di valutazione probatoria; il motivo è comunque giudicato manifestamente infondato o generico.
Norma richiamata in relazione alla commisurazione della pena e alla valutazione dei criteri di gravità del fatto e della personalità dell'imputato.
Riguarda le attenuanti generiche; la Corte esclude l'interesse a dolersene ulteriormente quando la pena già irrogata sia comunque inferiore al minimo edittale della fattispecie correttamente contestata.
Impone la specificità dei motivi di impugnazione; la sua violazione comporta inammissibilità del ricorso.
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando i motivi siano generici o non specifici, come nel caso esaminato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che investe il trattamento sanzionatorio è inammissibile se manca un concreto interesse a ricorrere, ossia se la pena già inflitta è più favorevole di quella comunque conseguibile anche accogliendo la doglianza.
- Il furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. è fattispecie autonoma e non semplice circostanza aggravante del furto comune; un errore di qualificazione del genere può incidere sulla commisurazione della pena, ma non giustifica il ricorso se il risultato finale è già più favorevole all'imputato del minimo edittale corretto.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche sulla mancanza di motivazione sono inammissibili.
- La deduzione di nullità per carenza di motivazione non è sufficiente se la decisione impugnata risulta sorretta da un apparato argomentativo congruo, logico e coerente con le sentenze di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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