Cassazione Penale, Ordinanza n. 34786/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputata ha impugnato per cassazione la sentenza del 5 febbraio 2026 della Corte d’appello di Salerno, che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all’art. 137 del d.lgs. n. 152 del 2006, concedendo la sospensione condizionale della pena. La condanna riguardava uno scarico abusivo di effluenti zootecnici e rifiuti speciali non pericolosi. Con il primo motivo ha denunciato vizi della motivazione sulla responsabilità, sostenendo che questa non sarebbe emersa dall’istruttoria e che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto generiche le doglianze formulate in appello. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato la genericità dei motivi, privi di argomentazioni e di una critica effettiva alla motivazione impugnata e alla declaratoria d’inammissibilità dei motivi di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano generici e non si confrontavano concretamente con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che la responsabilità era stata correttamente desunta dal sopralluogo dei carabinieri, che aveva accertato la gestione di fatto dell’azienda agricola da parte dell’imputata. L’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. era stata motivata con le modalità della condotta, l’entità dello sversamento, la quantità dei rifiuti e il connesso rischio ambientale. In applicazione dell’art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendovi elementi per ritenere che l’inammissibilità fosse stata determinata senza colpa.
Norme richiamate
la responsabilità penale è stata correttamente desunta dagli esiti del sopralluogo svolto dai carabinieri, in cui si è accertato che l’imputata aveva la gestione di fatto dell’azienda agricola
La responsabilità per il reato contestato è stata ritenuta correttamente fondata sugli accertamenti del sopralluogo e sulla gestione di fatto dell’azienda da parte dell’imputata.
l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa per le modalità della condotta e, in particolare, per l’entità dello sversamento e la quantità dei rifiuti, con connesso rischio ambientale
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa considerando le modalità della condotta, l’entità dello sversamento, la quantità dei rifiuti e il rischio ambientale connesso.
alla declaratoria d’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso conseguono il pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che formuli censure generiche, prive di argomentazioni e non specificamente rivolte contro la motivazione della decisione impugnata, inclusa la valutazione di genericità dei motivi d’appello.
- La responsabilità per uno scarico abusivo può essere desunta dagli esiti del sopralluogo e dall’accertamento che l’imputato esercitava la gestione di fatto dell’azienda interessata.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto può escluderne l’applicazione in ragione delle modalità della condotta, dell’entità dello sversamento, della quantità dei rifiuti e del rischio ambientale connesso.
- Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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