Cassazione Civile, Ordinanza n. 23730/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
Una società creditrice di una somma di denaro, già assistita da decreto ingiuntivo, aveva convenuto il debitore e un terzo chiedendo in via principale la simulazione, e in subordine la revocatoria ex art. 2901 c.c., di un vincolo di destinazione non traslativo ex art. 2645-ter c.c. costituito dal debitore su alcuni beni in favore del terzo. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di simulazione ma aveva accolto la domanda revocatoria; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. Il terzo beneficiario del vincolo ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo in sintesi violazione degli artt. 2901, 2645-ter e 2697 c.c., oltre che degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi della revocatoria, senza considerare che il pregiudizio per il creditore deve essere attuale e che, nel caso concreto, il vincolo era stato costituito per cinque anni ed era già cessato per decorso del termine; ha inoltre contestato la possibilità di applicare analogicamente la disciplina del trust. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il quarto motivo: ha ribadito che il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. può in astratto essere oggetto di revocatoria perché idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori, ma ha affermato che l'interesse ad agire per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. deve essere attuale e viene meno quando il vincolo sia già cessato per scadenza del termine, poiché la pronuncia di inefficacia ha funzione strumentale rispetto alla concreta utilità per il creditore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo esame, restando assorbiti gli altri motivi.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ravvisato l'interesse dell'appellante a contestare la decisione di primo grado nonostante la sopravvenuta cessazione del vincolo di destinazione per decorso del termine di efficacia. È stato affermato che la revocatoria ex art. 2901 c.c. richiede un interesse attuale alla declaratoria di inefficacia, interesse che viene meno se l'atto non produce più l'effetto pregiudizievole che la pronuncia mira a neutralizzare. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e il giudizio è stato rinviato alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Sono stati dichiarati assorbiti il primo, il secondo e il terzo motivo.
Norme richiamate
L'azione revocatoria è finalizzata a rendere inefficace l'atto dispositivo nei confronti del creditore, ma presuppone un interesse attuale alla tutela; se l'atto ha già cessato di produrre l'effetto pregiudizievole, viene meno l'interesse ad agire e a ottenere la declaratoria di inefficacia.
Il vincolo di destinazione non traslativo è idoneo, in astratto, a sottrarre i beni vincolati all'esecuzione dei creditori e quindi può essere assoggettato a revocatoria; tuttavia la sua eventuale cessazione per decorso del termine incide sull'interesse alla domanda revocatoria.
Richiamato dal ricorrente per censurare la prova dei presupposti dell'azione revocatoria; la Corte non esamina nel merito tale profilo perché assorbito dall'accoglimento del quarto motivo.
Richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente; il relativo motivo resta assorbito.
Richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente; il relativo motivo resta assorbito.
Richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente; il relativo motivo resta assorbito.
Massime di principio
- L'atto di costituzione di un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. è, in linea di principio, suscettibile di revocatoria ordinaria, poiché può pregiudicare la garanzia patrimoniale del creditore.
- L'interesse ad agire per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. deve essere concreto e attuale: la domanda non può essere coltivata per un accertamento meramente astratto dei presupposti dell'azione.
- Se il vincolo di destinazione ha esaurito i propri effetti per scadenza del termine, viene meno l'utilità concreta della revocatoria e quindi l'interesse del creditore alla pronuncia di inefficacia.
- L'accertamento dei presupposti della revocatoria è strumentale alla pronuncia di inefficacia: una volta esclusa l'utilità attuale di quest'ultima, non permane interesse autonomo all'accertamento dei presupposti stessi.
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