Sentenza n. 361/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro n. 6597/2024, nel giudizio recante n. RG 15378/2023, pubblicata in data 12.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 6597/2024, che aveva accertato il suo diritto, quale docente a tempo determinato, al beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente all’anno scolastico 2022/2023, ordinando al Ministero di assegnare la Carta e di emettere il relativo buono elettronico. La sentenza è divenuta irrevocabile, è stata notificata al Ministero il 14 ottobre 2024 ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l’Amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, possiede immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, la quale deve far conseguire concretamente al beneficiario l’utilità riconosciuta dal giudice civile. Poiché il giudicato era definitivo, era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e non risultava alcuna esecuzione da parte del Ministero, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla sua notificazione di parte, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere nei successivi sessanta giorni su istanza del ricorrente. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora, determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure fino all’adempimento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce contro le amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere con il giudizio di ottemperanza.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosca a un privato una prestazione o un’utilità a carico di una pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, che deve adottare gli atti necessari a conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudice civile.
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile contro la mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario quando il giudicato sia definitivo, sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e l’Amministrazione non abbia adempiuto.
- In presenza di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta, con decorrenza dell’intervento commissariale su istanza dell’interessato dopo la scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato nella sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento, spontaneo o commissariale.
- La nomina del commissario ad acta non priva l’Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato, anche dopo l’insediamento del commissario; la penalità di mora può maturare fino all’effettivo adempimento.
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