Cassazione Civile, Ordinanza n. 22622/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di accertamento di illeciti concorrenziali per sviamento di clientela nel settore assicurativo. I ricorrenti sostenevano che la controparte avesse utilizzato dati riservati dei clienti, acquisendo in modo sistematico la clientela degli attori in prossimità delle scadenze contrattuali e facendo sottoscrivere disdette e nuove coperture presso altre imprese assicuratrici. In particolare, deducevano la rilevanza indiziaria del numero e della puntualità delle disdette, delle deleghe per il ritiro degli attestati di rischio e dell’identità delle deleghe. Con sei motivi di ricorso per cassazione denunciavano: violazione dell’art. 2598, n. 3, c.c. per avere la Corte d’appello preteso una prova troppo analitica dell’illecito; violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per non avere valorizzato presunzioni gravi, precise e concordanti; violazione dell’art. 115 c.p.c. per supposto errore di percezione sul mancato deposito di polizze che invece sarebbero state prodotte; violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte ritenuto irrilevante documentazione che, a loro dire, provava fatti non contestati; violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 111 Cost. per asserita contraddittorietà della sentenza nella gestione delle prove, avendo ammesso una ctu ma negato le prove testimoniali; e infine motivazione apparente sulla funzione degli attestati di rischio consegnati alla controparte. La Corte di cassazione ha però ritenuto che tutte le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del merito, cioè a sovvertire l’apprezzamento della Corte territoriale circa l’insufficienza degli indizi a integrare la prova presuntiva dell’illecito concorrenziale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, esaminati congiuntamente, non denunciassero reali vizi di legittimità ma chiedessero un nuovo apprezzamento dei fatti e della valenza probatoria degli elementi acquisiti. In particolare, ha osservato che il giudice d’appello aveva comunque esaminato complessivamente gli elementi invocati dai ricorrenti, escludendo che fossero idonei, nel loro insieme, a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti dello sviamento di clientela. Il rilievo sul mancato deposito delle polizze è stato considerato solo incidentale. Quanto alla mancata ammissione delle prove testimoniali, la Corte ha ribadito che il vizio è deducibile solo se la prova non ammessa sia decisiva in senso forte, cioè idonea a sovvertire con certezza il quadro probatorio; nel caso concreto, tale decisività non era stata adeguatamente allegata. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
È stata invocata per sostenere la configurabilità dell’illecito concorrenziale da sviamento di clientela; la Corte ha però ritenuto che la censura mirasse a una rivalutazione del merito circa la sufficienza degli indizi.
Le presunzioni semplici devono essere valutate nel loro complesso; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito le avesse esaminate complessivamente, escludendone la gravità, precisione e concordanza.
La deduzione di errori di percezione o di errata valutazione del materiale probatorio non può trasformarsi in una richiesta di nuovo esame del fatto; il rilievo sul deposito delle polizze è stato reputato non decisivo.
La doglianza sulla ripartizione dell’onere della prova è stata ritenuta in sostanza un attacco alla valutazione di merito delle prove e non una vera violazione della regola di giudizio.
La censura di motivazione apparente o contraddittoria è stata respinta perché la sentenza d’appello conteneva una motivazione sufficiente sull’insussistenza della prova presuntiva e sulla non decisività delle prove non ammesse.
art. 111 Cost.
È stata richiamata insieme alle censure di motivazione, ma la Corte ha escluso che la decisione impugnata fosse priva di motivazione o solo apparente.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura sulla prova indiziaria in una richiesta di riesame del merito: la verifica sulla gravità, precisione e concordanza delle presunzioni appartiene al giudice di merito, salvo violazioni del paradigma logico-giuridico.
- Per configurare uno sviamento di clientela ex art. 2598, n. 3, c.c. non basta allegare singoli indici fattuali isolati: occorre dimostrare, con un ragionamento presuntivo complessivo, che gli elementi raccolti conducano con sufficiente forza all’illecito concorrenziale.
- La deduzione del vizio per mancata ammissione di prove testimoniali è ammissibile solo se la parte indichi specificamente la decisività della prova, cioè la sua idoneità a sovvertire con certezza l’esito della controversia.
- Non integra di per sé vizio di motivazione la circostanza che il giudice di merito valorizzi una consulenza tecnica e, al contempo, reputi non decisive o non ammissibili altre prove, purché la decisione dia conto del percorso argomentativo seguito.
- La contestazione di un presunto errore sulla produzione documentale o sulla non contestazione dei fatti non è sufficiente, in sede di legittimità, se si traduce in una diversa lettura degli atti e non in un effettivo error in procedendo o in una motivazione mancante o apparente.
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