Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35267/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso il rigetto della richiesta di misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale; si deducevano errore di applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 47 Ord. pen.), per avere il Tribunale disatteso indicatori positivi quali situazione familiare stabile e percorso lavorativo prolungato, basando il diniego su valutazioni riprovevoli e non rilevanti (abbandono degli studi, manca stabilità lavorativa) e sull'assenza di un programma trattamentale predisposto dall'UEPE.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale insufficiente e contraddittoria: non è ammissibile che la mancanza di un lavoro stabile (o la scelta di aver svolto solo rapporti a tempo determinato) sia trattata come ostativo di per sé; il giudizio prognostico deve valutare complessivamente gli indicatori di socializzazione (assenza di nuove denunzie, attaccamento familiare, disponibilità a svolgere attività riparative ecc.) e chiarire se la mancanza di "praticabilità immediata" di un percorso rieducativo sia dovuta a colpevole inerzia del condannato o all'impossibilità oggettiva di reperire attività, tenendo conto del compito dell'UEPE di proporre un programma di trattamento (art. 72, comma 2, lett. c)). La decisione è stata quindi annullata per carenza di motivazione e incongruenze logiche, con rinvio per nuovo, conforme esame.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Indica il reato per cui è stata irrogata la pena; citato per descrivere il titolo della condanna ma non utilizzato come motivo ostativo automatico alla concessione della misura alternativa.

  • Ordinamento penitenziario, art. 47

    Norma richiamata in relazione ai criteri e alla motivazione per la concessione delle misure alternative; la Corte evidenzia che il giudizio prognostico deve basarsi su una valutazione complessiva e motivata della personalità e della condotta attuale, senza fondarsi su giudizi di valore non rilevanti.

  • Ordinamento penitenziario, art. 72, comma 2, lett. c)

    Attribuisce agli Uffici locali di esecuzione penale esterna (UEPE) il compito di proporre il programma di trattamento da applicare ai richiedenti affidamento/detenzione domiciliare; la Corte richiama tale disposizione per sottolineare che l'assenza di un programma può dipendere dall'attività dell'UEPE e non solo dalla volontà del condannato.

Massime di principio

  • La mancanza di un lavoro stabile non è di per sé ostativa alla concessione dell'affidamento in prova; va valutata insieme ad altri indicatori di reinserimento sociale.
  • Il giudice deve motivare in modo chiaro e coerente, considerando sia gli elementi positivi (es. stabilità familiare, disponibilità a svolgere attività riparative) sia gli elementi negativi, evitando valutazioni basate su pregiudizi di valore come l'abbandono degli studi.
  • L'assenza di un programma trattamentale dell'UEPE non può automaticamente escludere la misura: il Tribunale deve verificare se tale assenza dipenda dall'impossibilità oggettiva di reperire attività o dalla mancata collaborazione del richiedente.
  • Il giudizio prognostico si fonda su una valutazione complessiva della personalità e della condotta attuale; per concedere la misura non è richiesta la prova di una completa revisione del passato, ma l'evidenza che un processo critico sia stato almeno avviato.
  • In caso di motivazione contraddittoria o insufficiente, la decisione di rifiuto dell'affidamento può essere annullata e rinviata per nuovo esame conformemente ai principi richiamati dalla giurisprudenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.