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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31287/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società editrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative a una compravendita di cose mobili. L'azienda ospedaliera destinataria del decreto aveva proposto opposizione. In primo grado il tribunale aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere sull'opposizione, ritenendo che l'opponente non comparsa alla prima udienza non intendesse coltivare l'opposizione, ma aveva anche osservato, ai fini della soccombenza virtuale sulle spese, che la società opposta non aveva provato il credito perché mancava prova dell'accettazione dell'offerta su cui erano stati calcolati i prezzi. In appello l'azienda aveva ottenuto la riforma della decisione: la corte territoriale aveva ritenuto che la mancata comparizione all'udienza non equivalesse ad abbandono dell'opposizione e, soprattutto, aveva considerato coperta da giudicato interno la valutazione del tribunale sul difetto di prova del credito, poiché la società opposta non aveva impugnato quel capo. La società editrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 181 c.p.c., sostenendo corretta la declaratoria di cessazione della materia del contendere per mancata comparizione dell'opponente; 2) violazione degli artt. 329 e 343 c.p.c., contestando l'esistenza di un giudicato interno sul difetto di prova del credito e negando l'obbligo di appello incidentale; 3) omesso esame di fatti decisivi e errata valutazione delle prove documentali; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 8 d.P.R. 115/2002 sulla liquidazione delle spese di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la mancata comparizione dell'opponente già costituito non produce, di per sé, effetti estintivi o di abbandono dell'opposizione. Ha accolto il secondo motivo, affermando che la pronuncia di cessazione della materia del contendere e la liquidazione delle spese secondo la soccombenza virtuale non hanno efficacia di giudicato sostanziale sul merito della pretesa, sicché la corte d'appello non poteva fondare sulla mancata impugnazione di quel capo il rigetto nel merito dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. Per effetto dell'accoglimento del secondo motivo, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare la domanda monitoria nel merito sulla base delle prove offerte e regolare nuovamente anche le spese, comprese quelle del giudizio di cassazione. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 181 c.p.c.

    La mancata comparizione dell'opponente già costituito non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere o il venir meno dell'interesse all'opposizione.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo diviene esecutivo solo se non è stata proposta opposizione oppure se l'opponente non si è costituito.

  • art. 348 c.p.c.

    Nel giudizio di appello la mancata comparizione rileva solo per l'appellante, non per l'appellato già costituito.

  • art. 329 c.p.c.

    La mancata impugnazione di una statuizione resa in sede di cessazione della materia del contendere non produce giudicato sostanziale sul merito della domanda.

  • art. 343 c.p.c.

    Non era necessario proporre appello incidentale per contestare una valutazione di merito contenuta solo ai fini della soccombenza virtuale.

  • art. 91 c.p.c.

    La statuizione sulle spese segue la soccombenza, ma la liquidazione fondata sulla soccombenza virtuale non trasforma la valutazione del merito in giudicato.

  • art. 8 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulle spese, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 369 c.p.c.

    La Corte esclude l'improcedibilità perché la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza nel ricorso era frutto di errore materiale chiaramente desumibile dagli atti depositati.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione accelerata non vincola il collegio, che può discostarsene.

  • artt. 287 ss. c.p.c.

    Richiamati per affermare che l'errore materiale è in astratto emendabile e, se percepibile ictu oculi, può essere considerato come mera svista.

  • art. 24 Cost.

    Un'applicazione rigida e irragionevole dell'improcedibilità sarebbe problematica rispetto al diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    La soluzione adottata deve essere compatibile con il giusto processo e con un controllo non eccessivamente formalistico.

  • art. 6 CEDU

    La Corte richiama la necessità di evitare un formalismo eccessivo incompatibile con il giusto processo europeo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata comparizione dell'opponente già costituito alla prima udienza non equivale, di per sé, ad abbandono dell'opposizione né legittima la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere non attribuisce, nel rito ordinario contenzioso, autorità di giudicato sostanziale sul merito della pretesa azionata; il giudicato può formarsi solo sull'accertamento del venir meno dell'interesse a proseguire quel giudizio, se tale statuizione non è impugnata.
  • La liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale non trasforma in giudicato le valutazioni di merito compiute incidentalmente dal giudice di primo grado.
  • In mancanza di un'effettiva statuizione di merito passata in giudicato, il giudice di appello deve esaminare la domanda e le prove dedotte, senza arrestarsi alla mancata impugnazione della pronuncia resa solo ai fini delle spese.
  • La dichiarazione nel ricorso per cassazione dell'avvenuta notificazione della sentenza non determina improcedibilità se, dal ricorso stesso e dagli atti tempestivamente prodotti, emerge chiaramente che si tratta di mero errore materiale e che la notificazione in realtà non è avvenuta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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